PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2008 - Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione dell''emittenza pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonche'' per la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli-Venez...

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA

DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso:

a) che con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, e che le relative elezioni sono indette per il 13 e 14 aprile 2008;

b) tenuto conto del presumibile orientamento delle liste che concorrono al rinnovo del Parlamento nazionale a costituirsi in determinate coalizioni;

c) visti, quanto alla potesta' della Commissione parlamentare di rivolgere indirizzi generali alla RAI, di esercitare la funzione di vigilanza e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) visti altresi' l'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, relativo alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale; gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potesta' della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali; considerati altresi' i principi della tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, di cui all'art. 3 del testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' di cui agli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003;

e) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nella seduta della Commissione del 13 febbraio 2008;

f) vista altresi' la propria delibera approvata il 20 febbraio 2008, che disciplina la programmazione della societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nella fase anteriore alla presentazione delle candidature per le elezioni politiche del 2008; considerate le restanti disposizioni della citata legge n. 28 del 2000, quanto alla attuazione del criterio di parita' di condizioni, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle forze politiche legittimate all'accesso alla programmazione radiotelevisiva; considerato altresi' che il combinato disposto dell'art. 1, comma 5, e dell'art. 20 della citata legge n. 515/1993 limita la presenza di candidati ed altri esponenti politici a determinate tipologie di trasmissioni;

g) visto quanto alla disciplina delle elezioni politiche, il testo unico per le elezioni della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con le successive modificazioni ed integrazioni, ed il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le successive integrazioni e modificazioni; viste altresi', la legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, e la legge ordinaria 27 dicembre 2001, n. 459, relativa alla rappresentanza ed all'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

h) che e' altresi' imminente l'indizione di ulteriori consultazioni elettorali amministrative, e che tali consultazioni, le quali si appalesano di significativa rilevanza nazionale, avranno luogo contestualmente alle elezioni politiche ai sensi del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, in corso di conversione; che sono inoltre indette elezioni regionali nella regione siciliana, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta, le quali avranno luogo nelle stesse date previste per le elezioni politiche ovvero in data 25 maggio 2008;

i) vista la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali ed amministrative programmate nella primavera del 2008, ed in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, la legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, recante norme per l'elezione del presidente della Regione siciliana e dell'assemblea regionale siciliana; la legge 18 dicembre 2007, n. 28, relativa alla elezione del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e del relativo consiglio regionale; le leggi regionali 12 gennaio 1993, n. 3, e 7 agosto 2007, n. 21, relative all'elezione del presidente, degli assessori e del consiglio della regione autonoma della Valle d'Aosta; le leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, e 10 maggio 1999, n. 13, relative alle consultazioni amministrative nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

l) considerata la propria prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione del provvedimento

  1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono, ove in esso non diversamente previsto, alle campagne per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, prevista per il 13 e 14 aprile 2008, nonche' a quelle per le consultazioni regionali e amministrative previste nella primavera del 2008, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio.

  2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione. La Commissione puo' tuttavia individuare, con le modalita' di cui all'art. 16, gli ambiti territoriali per i quali l'efficacia di talune disposizioni puo' cessare anticipatamente.

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