DELIBERAZIONE 28 marzo 2008 - Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell''energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo...

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 marzo 2008;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007 (di seguito: legge n. 125/2007);

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 118/03);

la deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07, che ha approvato il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIV);

la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2007, n. 171/07 (di seguito: deliberazione n. 171/07);

la deliberazione dell'Autorita' 31 ottobre 2007, n. 278/07, che ha approvato il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce), come successivamente modificata e integrata (di seguito: TILP);

la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2007, n. 333/07, successive modificazioni e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2007, n. 337/07;

la deliberazione dell'Autorita' 23 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);

il documento per la consultazione 12 marzo 2007, n. 14/07 «Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato» (di seguito: documento per la consultazione 12 marzo 2007).

Considerato che:

l'art. 9 della deliberazione n. 118/03 disciplina la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo (di seguito: switching), prevedendo che tale successione abbia effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione all'impresa distributrice della variazione dell'utente; e che ai sensi del medesimo articolo, tale comunicazione deve contenere anche la documentazione riguardante le variazioni intercorse, l'identificativo del cliente finale, l'identificativo del punto di prelievo associato ed alla data della variazione oggetto della comunicazione rispettivamente da parte del nuovo utente del dispacciamento;

il documento per la consultazione 12 marzo 2007 ha illustrato gli interventi che l'Autorita' intende adottare in materia di switching al fine di introdurre procedure uniformi per tutti gli operatori e di delimitare le informazioni che devono essere scambiate tra i diversi soggetti coinvolti in tali procedure;

i predetti interventi devono essere coerenti con il nuovo assetto del mercato della vendita al dettaglio, al fine di assicurare il buon esito dello switching nelle situazioni in cui deve essere attivato il servizio di salvaguardia o il servizio di maggior tutela di cui alla legge n. 125/2007; e che tali interventi devono altresi' essere coerenti con la regolazione del dispacciamento nel caso di morosita' del cliente finale, definita dalla deliberazione ARG/elt 4/08;

la deliberazione n. 171/07 ha avviato un procedimento avente ad oggetto la definizione della disciplina dello switching, prevedendo tra l'altro l'istituzione di un gruppo di lavoro, che coinvolga i soggetti interessati, anche con l'obiettivo di identificare le opportune modalita' di interrelazione dei soggetti coinvolti nel processo di switching;

il documento per la consultazione 12 marzo 2007 distingue tra interventi che l'Autorita' intende adottare nel breve periodo, ed interventi da definire a seguito di ulteriori approfondimenti; e che l'esigenza di mantenere tale distinzione risulta rafforzata dalla sopravvenuta abrogazione della deliberazione n. 118/03, disposta dalla deliberazione n. 278/07 con effetto dal 1° aprile 2008;

dalle osservazioni degli operatori al documento per la consultazione 12 marzo 2007 e' emersa una piena condivisione degli obiettivi generali prospettati, ma sono stati segnalati aspetti di criticita', ed in particolare:

alcuni operatori hanno evidenziato l'esigenza che il numero di dati e informazioni da scambiare tra gli operatori al momento dello switching sia il piu' contenuto possibile;

le imprese distributrici hanno evidenziato la necessita' che le misure prospettate non comportino per l'impresa stessa verificare che l'utente del dispacciamento che la possibilita' di richiedere lo switching abbia rispettato gli adempimenti previsti dalla disciplina dell'Autorita' in materia di recesso dai contratti di compravendita dell'energia elettrica;

molti operatori hanno sottolineato che la richiesta di switching da parte dell'utente del dispacciamento entrante debba essere eseguita dall'impresa distributrice, indipendentemente da qualsiasi comunicazione da parte dell'utente del dispacciamento uscente;

molti operatori, condividendo la proposta di mettere a disposizione le serie storiche dei dati di misura, hanno ritenuto sufficiente che i dati di misura storici facciano riferimento agli ultimi 12 mesi precedenti alla data di switching;

i soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro hanno evidenziato problemi relativi ai tempi proposti per le procedure di switching nonche' alla gestione dei dati di misura, sottolineando che gli interventi prospettati dall'Autorita' richiedono soluzioni tecnologiche che possono essere implementate solo nel medio termine;

in particolare, con riferimento all'esigenza di definire soluzioni attuabili nel breve periodo, e' stato evidenziato che:

le attivita' di verifica da parte delle imprese distributrici delle richieste di switching al fine di evidenziare la presenza di eventuali errori materiali dovrebbero avvenire, per tutte le richieste, a partire dal primo giorno del mese precedente alla data di switching;

sia previsto un differimento per l'obbligo di messa a disposizione dei dati di misura storici, che tenga in considerazione la necessita' di implementare gli opportuni sistemi informativi.

Considerato, infine, che:

lo switching e', in termini generali, funzionale all'esecuzione fisica di un nuovo contratto di compravendita di energia elettrica concluso dal cliente finale titolare del punto di prelievo che abbia risolto il proprio rapporto con il precedente fornitore;

il principio della terzieta' dell'accesso alle reti esclude che l'impresa distributrice, controparte del contratto di trasporto con gli utenti del dispacciamento che si succedono sullo stesso punto di prelievo, sia titolata a sindacare sulle vicende estintive dei rapporti contrattuali tra l'utente uscente ed il cliente finale titolare del punto di prelievo; e che pertanto l'impresa distributrice e' tenuta ad eseguire la richiesta di switching, mentre il richiedente assicura che la conclusione del nuovo contratto di vendita e la risoluzione del precedente, nei limiti di quanto rientra nella propria disponibilita', siano avvenute nel rispetto delle...

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