Concessione indennizzo a parziale copertura del danno subito dagli armatori di navi da pesca italiane, iscritte a prima categoria ed abilitate alla pesca oltre gli stretti, autorizzate a pescare nelle acque della Mauritania, in conseguenza del fermo biologico supplementare del mese di maggio 2005.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (CE) n. 2528/2001 relativo alla conclusione del Protocollo che fissa le possibilita' di pesca e la contropartita finanziaria prevista nell'Accordo di pesca tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania del 20 giugno 1996, durante il periodo compreso tra il 1° agosto 2001 ed il 31 agosto 2006;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2006, riguardante la concessione di un indennizzo a parziale copertura del danno subito dagli armatori di navi da pesca italiane autorizzate a pescare nelle acque della Mauritania, a causa del fermo biologico di pesca supplementare deciso dal Governo della Repubblica Islamica di Mauritania, non previsto nell'accordo del 20 giugno 2006;

Considerato che il citato decreto 19 gennaio 2006 faceva riferimento all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, cosi' come modificato dal Regolamento (CE) 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, indicando la possibilita' di concedere compensazioni finanziarie ad armatori ed a marittimi imbarcati su navi da pesca comunitarie in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca dalla normativa comunitaria;

Considerato che il Regolamento (CE) n. 2792/99, del Consiglio del 17 dicembre, all'art. 16 comma 1, lettera a), cosi' come modificato dal Regolamento (CE) 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre, prevede la possibilita' di concedere indennita' per l'arresto temporaneo delle attivita' ad armatori e a marittimi imbarcati su navi da pesca comunitarie, parametrate al danno realmente subito, in caso di evento non prevedibile dovuto in particolare a cause biologiche, per un periodo massimo di tre mesi o di sei mesi per l'intero periodo 2000-2006;

Considerato che il mese supplementare di fermo biologico di pesca proposto dalla Commissione mista dell'Accordo di pesca e' il risultato di indagini scientifiche concernenti lo stato delle risorse nella ZEE della Mauritania;

Sentita la Commissione Consultiva Centrale della pesca marittima nella riunione del 16 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari

  1. In conseguenza del fermo biologico supplementare del mese di maggio 2005 proposto dal Governo della Repubblica Islamica della Mauritania ed accettato dalla Commissione Mista nell'ambito dell'accordo UE-Mauritania, e' concesso un indennizzo a parziale copertura del danno subito dagli armatori di navi da pesca italiane iscritte in prima categoria ed abilitate alla pesca oltre gli stretti, autorizzate a pescare nelle acque della Mauritania in virtu' dell'accordo UE-Mauritania di cui al Reg. 2528/01 del 17 dicembre 2001, che non hanno potuto esercitare la pesca dal l al 31 maggio 2005, secondo le tabelle allegate, nei limiti di quanto disposto con Reg. CE 2792/99 del Consiglio e successive...

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