Regolamento in materia di modalita' di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO

BANCA D'ITALIA 1 luglio 1998 Regolamento in materia di modalita' di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "testo Unico"); VISTO l'art. 22, comma 1 del testo Unico, il quale prevede che, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, nonche' gli strumenti finanziari dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti; VISTO l'art. 6, comma 1, lett. b) del testo Unico, il quale prevede che la Banca d'Italia disciplini con regolamento le modalita' di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela; VISTO l'art. 201, comma 12 del testo Unico, il quale prevede che agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera b) e 22 del medesimo testo Unico; SENTITA la Consob; EMANA l'unito regolamento in materia di modalita' di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.

Il regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A decorrere da tale data sono abrogati gli articoli da 20 a 24 del Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991 ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Roma, 1 luglio 1998 Il governatore: FAZIO

MODALITA' DI DEPOSITO E DI SUBDEPOSITO

DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DI PERTINENZA DELLA CLIENTELA 1. Fonti normative Articoli 6, comma 1, lett. b), 22 e 201, comma 12 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

  1. Definizioni Ai fini del presente regolamento si definiscono

    - "organismi di deposito centralizzato": la Monte Titoli S.p.A., la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia e gli altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di origine all'attivita' di deposito centralizzato di strumenti finanziari; - "depositari abilitati": le banche autorizzate in Italia; le banche comunitarie; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilita' liquide della clientela; altri soggetti abilitati all'attivita' di deposito di strumenti finanziari per conto di terzi.

  2. Ambito di applicazione Le presenti disposizioni si applicano alle SIM, alle banche italiane, alle imprese di investimento e alle banche extracomunitarie con succursali in Italia e agli agenti di cambio.

  3. Disponibilita' liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela 4.1 Disposizioni generali Gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti a qualunque titolo detenuti dagli intermediari devono risultare da apposite evidenze contabili relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio prestato nelle quali e' altresi' indicato il depositario dei beni medesimi.

    Tali...

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