Regolamento in materia di modalita' di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO
BANCA D'ITALIA 1 luglio 1998 Regolamento in materia di modalita' di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.
IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "testo Unico"); VISTO l'art. 22, comma 1 del testo Unico, il quale prevede che, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, nonche' gli strumenti finanziari dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti; VISTO l'art. 6, comma 1, lett. b) del testo Unico, il quale prevede che la Banca d'Italia disciplini con regolamento le modalita' di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela; VISTO l'art. 201, comma 12 del testo Unico, il quale prevede che agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera b) e 22 del medesimo testo Unico; SENTITA la Consob; EMANA l'unito regolamento in materia di modalita' di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.
Il regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A decorrere da tale data sono abrogati gli articoli da 20 a 24 del Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991 ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1.
Roma, 1 luglio 1998 Il governatore: FAZIO
MODALITA' DI DEPOSITO E DI SUBDEPOSITO
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DI PERTINENZA DELLA CLIENTELA 1. Fonti normative Articoli 6, comma 1, lett. b), 22 e 201, comma 12 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
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Definizioni Ai fini del presente regolamento si definiscono
- "organismi di deposito centralizzato": la Monte Titoli S.p.A., la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia e gli altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di origine all'attivita' di deposito centralizzato di strumenti finanziari; - "depositari abilitati": le banche autorizzate in Italia; le banche comunitarie; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilita' liquide della clientela; altri soggetti abilitati all'attivita' di deposito di strumenti finanziari per conto di terzi.
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Ambito di applicazione Le presenti disposizioni si applicano alle SIM, alle banche italiane, alle imprese di investimento e alle banche extracomunitarie con succursali in Italia e agli agenti di cambio.
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Disponibilita' liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela 4.1 Disposizioni generali Gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti a qualunque titolo detenuti dagli intermediari devono risultare da apposite evidenze contabili relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio prestato nelle quali e' altresi' indicato il depositario dei beni medesimi.
Tali...
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