Le società 'sub-prime' e il capitale (sociale, nominale, minimo ...)

AutoreAlberto Montanari
Pagine553-568
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rivista di diritto privato Saggi e pareri
4/2012
Le società “sub-prime” e il capitale
(sociale, nominale, minimo …)
di Alberto Montanari
SOMMARIO: 1. La Srl semplicata e la Srl a capitale ridotto. – 2. Il capitale delle so-
cietà di persone. – 3. Il patrimonio della società e la responsabilità limitata dei soci.
– 4. Il capitale “in cassaforte”. – 5. Conferimenti, patrimonio e capitale. – 6. Il pa-
trimonio netto come risultato di una sottrazione fra due totali; sua astrattezza. – 7.
Il capitale sociale come sinonimo di “totalità dei diritti sociali”. – 8. Il capitale nomi-
nale come parametro astratto. – 9. Il parametro “capitale nominale” come limite
all’indebitamento. – 10. Il capitale minimo come limite all’indebitamento. – 11. La
ne del feticcio o le società sub-prime? – 12. Gli animal spirits e le partite Iva.
1. La Srl semplicata e la Srl a capitale ridotto
La recente introduzione della “S.r.l.s.” e della S.r.l. a c.r.1 stimola qualche ulterio-
re riessione sul capitale, le sue articolazioni e i plurimi signicati che il termine ha
nel codice civile. Il lettore non me ne vorrà se molte delle cose che andrò dicendo
1 Dopo la conversione del Decreto Liberalizzazioni (Legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 3) e del Decreto Cre-
scita, art. 44 (Legge 7 agosto 2012, n. 134) è diventato possibile per le persone siche costituire una Srl
(“semplicata” – art. 2463 bis CC – o “a capitale ridotto”) con un capitale di meno di € 10.000,00 (e pari
come minimo ad € 1,00).
Tutti i soci della Srl semplicata devono avere meno di 35 anni al momento della costituzione. A quanto
pare tutti i soci della Srl a capitale ridotto dovrebbero avere più di 35 anni al momento della costituzione,
anche se non si capisce perché i minori di 35 anni non possano costituire (o almeno partecipare insieme ai
maggiori di 35 anni alla costituzione di) una società a capitale ridotto.
Una volta costituita una Srl semplicata nel rispetto dei requisiti di legge relativi all’età mi lascia perplesso la tesi
– che è stata sostenuta – che al raggiungimento del 35° anno di età da parte di un socio la società vada trasfor-
mata in una Srl “normale” aumentandone il capitale ad almeno € 10.000,00 o in una Srl a capitale ridotto.
È incomprensibile la disposizione in base alla quale sarà fornito credito a condizioni agevolate ai giovani di
età inferiore a 35 anni che intraprendano attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a
responsabilità limitata a capitale ridotto, visto che, come detto, la Srl a c.r. sembrerebbe riservata alle perso-
ne siche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.
Esclusa la partecipazione delle persone giuridiche a tali tipi di Srl, le altre dierenze rispetto ad una Srl
“normale” sono:
– i conferimenti devono essere eettuati in denaro (e non anche in natura);
– il capitale deve essere interamente (e non solo parzialmente) versato;
– il conferimento deve essere versato all’organo amministrativo (e non in banca);
– le quote possono essere cedute soltanto a persone siche (minori di 35 anni nella Srl semplicata);
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sono ovvie e risapute. Le altre – almeno in parte – sono già state scritte – ben più
autorevolmente – da altri. Spero non me ne vorranno nemmeno gli Autori a cui
dovrei darne credito, anche se non vengono citati.
2. Il capitale delle società di persone
Mi occuperò quasi esclusivamente del capitale delle “società di capitali”, ed in
particolare del capitale nominale e del capitale minimo.
Voglio però osservare preliminarmente che, nell’atto costitutivo della “s.n.c.
(art. 2295 CC) e della “s.a.s.” (artt. 2315 e 2316 CC) non viene indicato il capitale,
a dierenza di quanto avviene nella SpA (art. 2328 CC) e nella Srl (art. 2463 CC);
ma l’art. 2303 CC, secondo comma, dispone che “se si verica una perdita del capi-
tale sociale non può farsi luogo a ripartizione di utili no a che il capitale non sia
reintegrato o ridotto in misura corrispondente”. E l’art. 2306 CC disciplina la ridu-
zione del capitale esuberante.
In tema di “s.a.s.”, leggiamo nell’art. 2319 CC che “l’approvazione di tanti soci
accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto” è
necessaria – se l’atto costitutivo non dispone diversamente – per la nomina degli
amministratori e per la loro revoca …
Ed anche nel secondo comma dell’art. 2322 CC, leggiamo che “il consenso dei
soci che rappresentano la maggioranza del capitale” è necessario perché la quota del-
la “s.a.s.” possa essere ceduta con eetto verso la società.
Anche le società di persone hanno quindi un capitale; o meglio – visto lo
spirito di questo scritto – diciamo che anche delle società di persone, esiste il
capitale.
Anche nelle società di persone si possono distribuire utili solo se il patrimonio
netto è maggiore del capitale e il capitale può essere volontariamente ridotto solo
seguendo una procedura in tutto simile a quella dettata per la riduzione del capitale
esuberante delle società di capitali.
Tuttavia il legislatore non prescrive un capitale minimo per le società di persone,
né impone la sua riduzione, o lo scioglimento della società in caso di perdite (l’art.
2484 CC si applica soltanto alle società di capitali e l’art. 2272 non prevede la per-
dita del capitale sociale come causa di scioglimento della “s.n.c.” e della “s.a.s.”).
La trasformazione (anche, ma non solo – v. art. 2500 septies) in società di perso-
ne2 è espressamente prevista dagli artt. 2447 e 2482 ter come soluzione alternativa
nella Srl semplicata (ma non nella Srl a capitale ridotto) l’atto costitutivo e l’iscrizione al Registro delle
Imprese sono esenti dal diritto di bollo e segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
2 La “SpA” può essere trasformata in “Srl” se il suo patrimonio netto residuo è superiore ad € 10.000.

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