DECRETO 16 novembre 2012 - Modifica dell''articolo 2 del decreto 31 marzo 2010, recante: 'Aggiornamento delle tabelle contenenti l''indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, con sostituzione del...

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito indicato come «Testo Unico»;

Vista la legge 8 febbraio 2001 n. 12, recante: «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore», che ha introdotto nel suddetto testo unico l'allegato 111-bis che elenca i farmaci che usufruiscono di modalita' prescrittive semplificate;

Vista la legge 15 marzo 2010 n. 38, recante: «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» e, in particolare:

l'art. 10, comma 1, lettera a) che, nel modificare l'art. 14, comma 1, lettera e) del testo unico, prevede la possibilita' di includere nella tabella II, sezione D, composti medicinali utilizzati nella terapia del dolore elencati nell'allegato 111-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale;

l'art. 10, comma 1, lettera l) che, nel modificare l'art. 45 del testo unico, descrive le specifiche modalita' di dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella II, successivamente alla data del 15 giugno 2009, con ricetta diversa da quelle di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006 o da quella del servizio sanitario nazionale, nonche' il tempo di conservazione della prescrizione che e' stabilito in due anni in luogo de sei mesi previsti per la conservazione delle ricette non ripetibili impiegate per la prescrizione degli altri medicinali soggetti allo stesso regime di dispensazione;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo 2010, recante: «Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, con sostituzione della tabella H, sezione D del testo unico», con cui si' e' provveduto ad agevolare la prescrizione dei medicinali analgesici oppiacei per la terapia del dolore, trasferendo nella sezione D della tabella II allegata al citato testo unico, alcuni composti medicinali elencati nell'allegato III-bis del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 2 del sopra citato...

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