Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n.

59; Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E m a n a il seguente regolamento:

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria Art. 1.

Vita della comunita' scolastica

  1. La scuola e' luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

  2. La scuola e' una comunita' di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignita' e nella diversita' dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialita' di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

  3. La comunita' scolastica, interagendo con la piu' ampia comunita' civile e sociale di cui e' parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualita' delle relazioni insegnantestudente, contribuisce allo sviluppo della personalita' dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identita' di genere, del loro senso di responsabilita' e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

  4. La vita della comunita' scolastica si basa sulla liberta' di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro eta' e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

    Art. 2.

    D i r i t t i

  5. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identita' di ciascuno e sia aperta alla pluralita' delle idee. La scuola persegue la continuita' dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilita' di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

  6. La comunita' scolastica promuove la solidarieta' tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

  7. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

  8. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalita' previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

  9. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalita' possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

  10. Gli studenti hanno diritto alla liberta' di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attivita' curricolari integrative e tra le attivita' aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attivita' didattiche curricolari e le attivita' aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalita' che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

  11. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunita' alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attivita' interculturali.

  12. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativodidattico di qualita'; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonche' per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrita' e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap; e) la disponibilita' di un'adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

  13. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

  14. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonche' l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuita' del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

    Art. 3.

    D o v e r i

  15. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

  16. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

  17. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.

  18. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

  19. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

  20. Gli studenti condividono la responsabilita' di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualita' della vita della scuola.

    Art. 4.

    Disciplina

  21. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunita' scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

  22. I provvedimenti disciplinari hanno finalita' educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilita' ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunita' scolastica.

  23. La responsabilita' disciplinare e' personale. Nessuno puo' essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento puo' influire sulla valutazione del profitto.

  24. In nessun caso puo' essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalita'.

  25. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente e' sempre offerta la possibilita' di convertirle in attivita' in favore della comunita' scolastica.

  26. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunita' scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

  27. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

  28. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da...

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