Le strutture di sostegno alla famiglia: i consultori familiari

AutoreMaria Luisa Lo Giacco
Pagine15-26

Destinato alla pubblicazione come Voce della Enciclopedia di Bioetica e Diritto, curata da Antonio Tarantino per i tipi della ESI.

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@I. La nascita dei consultori familiari in italia

@@1. La legge istitutiva dei consultori

La Costituzione Repubblicana, agli articoli 29-31 riconosce i diritti della famiglia, sostiene il compito educativo dei genitori, protegge la maternità e l'infanzia. Tra gli strumenti che il legislatore ha previsto in attuazione di tali principi costituzionali possono essere indicati i consultori familiari che sono stati istituiti nell'ordinamento italiano con la legge 29 luglio 1975, nº 405. La legge fu il frutto di un compromesso tra le diverse forze politiche dell'epoca. Erano gli anni del duro scontro, culminato nei due referendum, tra laici e cattolici sui temi del divorzio e dell'aborto, e di tale clima la legge istitutiva dei consultori familiari risente nell'ambiguità della sua formulazione e nell'incertezza dei suoi destinatari. Il legislatore italiano, infatti, differentemente da quanto avvenuto in altri paesi europei, ha scelto di non prevedere due distinte strutture, una destinata al sostegno della famiglia (con interventi di tipo sociale, psicologico, legale e medico), l'altra alla pianificazione delle nascite (con una più decisa specializzazione nell'ambito ginecologico ed andrologico), ma di riunire nel consultorio Page 15familiare entrambi i tipi di intervento1. Si è detto che da questo compromesso è nata "una legge che prevede in modo piuttosto vago un servizio consultoriale capace di abbracciare sia i principi dell'area cattolica sia quelli sostenuti dai gruppi laici"2. In realtà, l'art. 1 della legge nº 405 del 1975 indica tra gli scopi del "servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità" una serie di attività che riguardano pressoché esclusivamente la maternità e paternità responsabile, con un unico riferimento alla assistenza psicologica "per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile". Per il resto, è compito dei consultori familiari "la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti"; la tutela della salute della donna e del concepito; la diffusione dei metodi e farmaci contraccettivi.

Come si vede, dunque, tutta l'attività dei consultori è, nelle intenzioni del legislatore, diretta a sostenere la donna - ed eventualmente il suo partner - nelle scelte relative alla procreazione, limitandosi l'attenzione alla famiglia all'aiuto psicologico in caso di problemi relazionali. Ê da sottolineare, inoltre, il riferimento al rispetto delle convinzioni etiche degli utenti quale criterio da rispettare nell'individuazione dei mezzi di regolazione delle nascite, soprattutto alla luce del ruolo che la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza attribuisce ai consultori.

@@2. Le leggi regionali

L'art. 2 della legge nº 405 del 1975 affida alla legislazione regionale la competenza a fissare i "criteri per la program- mazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio" consultoriale3. All'interno dei principi stabiliti dalla legge-quadro nazionale, Page 17 si è scelto dunque di attribuire alle singole regioni il compito di provvedere concretamente alla creazione ed al funzionamento dei consultori. Scelta opportuna, che tra l'altro consente un'organizzazione dei consultori che sia rispondente alle diverse esigenze e ai diversi modi di concepire il rapporto familiare che caratterizzano le aree del nostro Paese4. Le leggi regionali che istituiscono il servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità ed alla paternità responsabile presentano diversi aspetti interessanti, soprattutto in relazione alla necessità, prevista dalla legge nazionale, e ribadita esplicitamente dalle leggi regionali, che siano rispettate le convinzioni etiche degli utenti. Alcune di tali leggi, oltre al riferimento alle convinzioni etiche, affermano che devono essere rispettate le convinzioni religiose degli utenti5. Il proble ma del rispetto delle convinzioni personali, religiose o meno che siano, è connesso all'individuazione del personale che opera nella struttura, di chi cioè ha il compito di consigliare o sostenere la donna, o la coppia, in scelte che in genere coin- volgono anche la sfera etico-religiosa. Molte leggi prevedono una gestione partecipata dei consultori, nei quali devono essere coinvolte le rappresentanze degli utenti, delle organizzazioni sociali e sindacali, dei movimenti femminili, degli organismi di decentramento comunale, degli organi collegiali della scuola, dei consigli di fabbrica. Non è prevista invece nessuna partecipazione da parte di rappresentanti delle confessioni religiose o di organizzazioni di volontariato. Si tratta di una scelta che - se pure giustificata dal fatto che chi si rivolge al consultorio può facilmente trovare all'esterno di esso tutto il sostegno spirituale e religioso di cui necessita - meriterebbe di essere ripensata alla luce dei progressi e delle possibilità che Page 18 la medicina contemporanea offre in materia di procreazione. Di fronte a tali possibilità le persone che si rivolgono ai consultori avvertono l'esigenza di essere orientati su ciò che è lecito non solo giuridicamente, ma anche eticamente6.

L'attività dei consultori è tornata nuovamente all'attenzione del legislatore regionale nelle recenti leggi sulla famiglia. La legge Abruzzo nº 95 del 1995 ne sottolinea le funzioni in favore della educazione alla sessualità, della paternità e maternità responsabile, della tutela della vita fin dal suo concepimento, del rapporto tra genitori e figli, della salute psicofisica della coppia, della prevenzione dell'aborto, dell'assistenza psicologica in caso di separazione dei coniugi, affidamento o adozione (art. 6). La precedente legge Friuli-Venezia Giulia nº 25 del 1993 si occupa dei consultori nella parte dedicata alla tutela della maternità e dell'infanzia, valorizzandone l'attività di "consulenza familiare volta a promuovere la valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità, la corresponsabilità educativa dei genitori e la solidarietà sociale" (art. 8). Intorno all'attività dei consultori è costruita la legge Liguria nº 11 del 1994, che ne riconosce il ruolo di "servizi idonei ad un effettivo sostegno della famiglia" (art. 3), senza tuttavia innovare rispetto a quanto già previsto dalla precedente legge regionale nº 26 del 1976 che disciplina ancora i consultori liguri. Non si fa riferimento ai consultori, invece, nella legge Lazio nº 32 del 2001, che invece all'art. 9 prevede l'istituzione di "Sportelli per la famiglia" la cui funzione dovrebbe essere quella di agevolare "la conoscenza delle norme e dei provvedimenti...

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