DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 dicembre 2011, n. 290 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 260/Pres. del 20 agosto 2007 'Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21 comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)'.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 51 del 21 dicembre 2011) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 21, comma 1 e 22, comma 1, lettere a) e b) della citata legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituiti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), i quali prevedono interventi per l'innovazione delle strutture industriali, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

Visto il proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres.

'Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)', emanato in attuazione della citata legge regionale, e successive modifiche;

Visto l'art. 17, comma 1 del citato regolamento il quale prescrive che le domande di contributo ai sensi della legge regionale 47/1978, articoli 21 e 22, sono presentate entro due scadenze annuali, il 31 marzo ed il 30 settembre;

Visto l'art. 51, comma 1-ter del citato regolamento il quale ha disposto, in vista dell'imminente apertura del bando per l'accesso ai finanziamenti POR FESR 2007-2013, la chiusura dei termini per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi della summenzionata legge regionale 47/1978 anticipando, per l'anno 2009, il termine ultimo di presentazione al primo settembre, in deroga a quanto stabilito nel regolamento;

Visto, altresi', l'art. 51, comma 1-quater del citato regolamento il quale dispone che 'Per i semestri successivi la riapertura dei termini per la presentazione delle domande viene stabilita con deliberazione della Giunta regionale in relazione all'andamento dei bandi emanati a valere sulla Programmazione comunitaria 2007-2013 ai sensi dell'art. 48' del regolamento stesso;

Preso atto dell'intervenuta chiusura del bando concernente l'attuazione dell'attivita' 1.1.a)2 del POR-FESR 2007-2013 Obiettivo competitivita' regionale e occupazione, per il settore industria, avente per oggetto 'Incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese industriali del Friuli Venezia Giulia', approvato con la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'adozione della relativa graduatoria approvata con decreto del Vicedirettore centrale n. 978 del 28 giugno 2011, nel termine previsto dal bando medesimo;

Preso atto altresi' che con successivi provvedimenti sono state ammesse a finanziamento tutte le domande finanziabili ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1096 la quale limita il finanziamento ai soli progetti della citata graduatoria valutati di alto e medio livello;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2011, n.

1907 recante 'Aggiornamento mediante sostituzione dell'allegato A 'scheda di valutazione' del DPReg. 260/2007 'Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall' art 21, comma 1, e dall'art 22, comma 1, lett a) e lett b) della legge regionale 47/1978 e dalla programmazione comunitaria (interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)' con la quale e' stata modificata la scheda di valutazione ed e' stato previsto, in vista della riapertura dei termini, di dare adeguata diffusione ai nuovi criteri di valutazione e ai relativi punteggi in considerazione del fatto che le modalita' procedurali di concessione dei contributi potranno prevedere un numero limitato di domande da istruire;

Preso atto che con il decreto del Vicedirettore centrale Attivita' produttive n. 1911/PROD del 15 novembre 2011 si e' provveduto alla correzione di un mero errore materiale e precisamente al punto 5 della 'Scheda di valutazione' costituente l'allegato A alla deliberazione 1907/2011;

Ritenuto necessario adeguare il citato regolamento emanato con proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres. prevedendo, anche alla luce delle disposizioni dettate dal bando sopraccitato e dell'esperienza maturata, misure atte a garantire la semplificazione, l'efficienza, l'economicita' e la trasparenza delle procedure, nonche' a fornire indicazioni e criteri diretti a facilitare in sede di applicazione la corretta interpretazione di alcune delle disposizioni contenute nel regolamento stesso;

Ritenuto in particolare necessario fissare agli articoli 17 e 19 il numero massimo di domande istruibili per quadrimestre pari a 120, in linea con il numero medio di domande pervenute nei semestri precedenti a valere sul medesimo regolamento, pari a 121 domande, e tenuto conto altresi' delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio in corso, nonche' al fine di garantire un'adeguata accelerazione delle procedure di approvazione della graduatoria;

Ritenuto in particolare opportuno, inoltre, attivare le modalita' di presentazione delle istanze in via telematica gia' previste nel regolamento, consentendo la presentazione tramite PEC, al fine di agevolare le imprese e nel contempo promuovere lo snellimento e la dematerializzazione della documentazione amministrativa, anche al fine di semplificare le procedure di valutazione;

Ritenuto inoltre di chiarire le seguenti fattispecie sulla base dell'esperienza maturata e delle prassi gia' consolidate, con la previsione:

  1. di un'adeguata distinzione delle attivita' afferenti al progetto congiunto (art. 3, comma 1, lettera m), nonche' dell'assimilazione delle modifiche progettuali eventualmente derivanti dalla totale o parziale mancata attuazione di un progetto presentato in forma congiunta alle variazioni sostanziali del progetto di cui all'art. 21, comma 1;

  2. della stretta inerenza tra l'attivita' di supporto svolta dalla manodopera e l'attivita' di ricerca (articolo 12, comma 1, lettera a);

  3. di ulteriori precisazioni, in ogni caso quali chiarimenti operativi della disciplina gia' vigente e cosi' applicata, in merito alle spese per il personale (art. 12, comma 1, lettera a), alle spese per le prestazioni di terzi (art. 12, comma 1, lettera c), alle spese per l'acquisto di materiali (art. 12, comma 1, lettera f) nonche' alle spese non ammissibili, stabilendo in particolare l'inammmissibilita' delle operazioni di lease-back (art. 13, comma 1, lettera e-bis);

  4. di puntuali specificazioni circa la documentazione da fornire a comprova dell'avvenuto pagamento dei titoli di spesa (art.

    40, comma 5);

  5. della sospensione del termine stabilito per la liquidazione del contributo in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione (art. 42, comma 1-bis);

  6. delle modalita' procedurali in uso per la valutazione del mancato rispetto dell'obbligo dell'incremento e mantenimento occupazionale (art. 46, comma 1, lettera b) e c);

  7. di procedure per operazioni straordinarie (art. 46-bis);

  8. della data del 28 febbraio di ogni anno quale termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' attestanti il rispetto degli obblighi previsti (art. 46, comma 2);

    Ritenuto altresi' necessario introdurre ai fini di coordinamento normativo l'elenco delle zone di svantaggio socio economico, ossia l'elenco dei comuni di montagna e le aree 87, 3.C nell'elenco delle definizioni, nonche' opportune disposizioni di raccordo in materia di certificazione della spesa (art. 22, comma 2 lettera c) e articoli 23, 24 e 25) alla luce dell'intervenuta adozione del proprio decreto 30 maggio 2011, n. 0123/Pres. di emanazione del 'Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attivita' di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)';

    Ritenuto inoltre opportuno introdurre specificazioni in merito all'avvio e alla durata dell'iniziativa (articolo 14, comma 1, comma 2-bis e comma 2 ter e art. 21, comma 1), al fine di favorire un tempestivo e ottimale utilizzo delle risorse disponibili evitando che restino allocate su progetti di durata massima indefinita, nonche' modalita' atte ad accelerare l'acquisizione della documentazione ai fini istruttori (articolo 16, comma 4, lettera b);

    Ritenuto infine opportuno allungare il termine stabilito per l'obbligo del mantenimento della sede o dell'unita' produttiva in regione nei cinque anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa, prevedendo un vincolo quinquennale, ferma restando la previsione della revoca in caso di violazione di tale obbligo, al fine di garantire un maggior radicamento sul territorio regionale delle imprese beneficiarie, in vista di piu' durevoli ricadute sullo sviluppo economico del territorio stesso (art. 46, comma 1-bis e art.

    44, comma 2, lettera g);

    Ravvisata pertanto la necessita' di modificare ed integrare il regolamento emanato con il citato proprio decreto 20 agosto 2007, n.

    0260/Pres. al fine di conformarlo alle finalita' suesposte;

    Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di...

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