LEGGE 2 dicembre 1998, n. 423 - Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi strutturali urgenti

  1. Per fare fronte alla grave crisi di mercato del comparto agrumicolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione le linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agrumicoltura italiana anche al fine di contenere i costi di produzione, di riorganizzare la commercializzazione e di migliorare la qualita' dei prodotti agricoli, tenendo conto dell'esigenza di risanamento tecnicocolturale e varietale. Per l'attuazione degli urgenti interventi strutturali previsti dal documento predetto e' autorizzata la spesa di lire 70 miliardi nel 1998.

  2. Per l'attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione di latte, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, il Ministro per le politiche agricole, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finanziari per la cui attuazione e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 1998. Il programma di cui al presente comma deve considerare prioritariamente le esigenze di adeguamento delle piccole aziende, delle aree marginali e dei giovani agricoltori con eta' inferiore a quaranta anni.

  3. Per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, ad integrazione dello stanziamento previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n.

    549, e' autorizzata la spesa di lire 391 miliardi nel 1998. L'importo suddetto, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' destinato dal CIPE per il finanziamento di programmi interregionali o azioni comuni adottati dalle regioni e dalle province autonome, per la copertura delle rate dei mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, scadenti nel 1998, e per le attivita' realizzate dal Ministero per le politiche agricole, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, nonche' per il finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, emanato in attuazione dell'articolo 55, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

    Art. 2.

    Interventi integrativi

  4. Per gli interventi previsti dall'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' concesso un contributo quindicennale di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 1998, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento per capitale e interessi derivanti dalla contrazione di operazioni finanziarie che la RIBS Spa e' autorizzata ad effettuare. Ciascuna annualita' e' trasferita alla RIBS Spa entro il 31 gennaio di ogni anno; per l'anno 1998 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

    Art. 3.

    Interventi ulteriori per il settore agricolo e agroalimentare

  5. A decorrere dal 1 gennaio 1999, per le attivita' svolte dalle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' stanziato l'importo di lire 10 miliardi per l'anno 1999 e di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e per gli anni successivi.

  6. Per far fronte alla grave crisi di mercato del settore pataticolo e' attribuita all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'anno 1998 la somma di lire 7,5 miliardi per la concessione di aiuti nazionali all'ammasso privato delle patate.

  7. Per l'attuazione degli interventi urgenti previsti dall'accordo interprofessionale del settore pataticolo, sono attribuite all'AIMA le somme di lire 1 miliardo per l'anno...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT