DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2008 -, n. 64 - Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell''Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Capo I

Principi generali e definizione dell'attivita'

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto, in particolare, il comma 140 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, il quale stabilisce che con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e ricerca (ANVUR), nonche' la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 aprile 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

  1. per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'universita' e della ricerca;

  2. per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui al comma 1;

  3. per universita', tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;

  4. per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.

    3. Le attivita' dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte, anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di cui all'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

    Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

    Ministri):

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

    Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

    .

    La legge 9 maggio 1989, n. 168 recante «Istituzione del

    Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

    11 maggio 1989, n. 108, supplemento ordinario.

    - Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo

    5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo

    1997, n. 59) prevede:

    Art. 5 (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca). - 1. E' istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non piu' di sette membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:

    a) svolge attivita' per il sostegno alla qualita' e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;

    b) determina i criteri generali per le attivita' di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione;

    c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attivita' di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche' di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;

    d) predispone rapporti periodici sulle attivita' svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;

    e) determina criteri e modalita' per la costituzione, da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove cio' sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attivita' complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.

    2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

    Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne e' determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.

    3. (Omissis).

    4. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.

    5. (Omissis).

    6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. Il comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'art.

    2, comma 3, del presente decreto e puo' ricorrere, limitatamente a specifici adempimenti strumentali, a societa' od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo

    17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi.

    .

    L'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

    (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.

    11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181

    (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge

    17 luglio 2006, n. 233 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della

    Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) e' il seguente:

    Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

    300, il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:

    1. I Ministeri sono i seguenti:

    1) Ministero degli affari esteri;

    2) Ministero dell'interno;

    3) Ministero della giustizia;

    4) Ministero della difesa;

    5) Ministero dell'economia e delle finanze;

    6) Ministero dello sviluppo economico;

    7) Ministero del commercio internazionale;

    8) Ministero delle comunicazioni;

    9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

    10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

    11) Ministero delle infrastrutture;

    12) Ministero dei trasporti;

    13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

    14) Ministero della salute;

    15) Ministero della pubblica istruzione;

    16) Ministero dell'universita' e della ricerca;

    17) Ministero per i beni e le attivita' culturali;

    18) Ministero della solidarieta' sociale.

    .

    2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio

    1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione...

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