DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 152 - Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.

177; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Ritenuta l'esigenza di organizzare il nuovo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un centro di propulsione che assicuri il coordinamento delle complesse materie nelle quali si articola, nell'ottica della pianificazione, della vigilanza e della tutela della sicurezza, prodromiche alle scelte di alta amministrazione; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 e del 30 settembre 2002; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Acquisito il parere della Commissione bicamerale prevista dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Aree funzionali 1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti

´d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni; d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi; d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.ª.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e' il seguente

´Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con la determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definitiª.

´Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

Puo' inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Puo' concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblicaª.

- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: ´Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativaª ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63.

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca

´Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblicheª ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106 S.O. n. 112.

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca

´Riforma dell'organizzazione...

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