Il controllo strumentale della velocità veicolare con tecnologie laser, nella recente giurisprudenza di merito

AutoreMatteo Cabianca
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Il panorama giurisprudenziale in materia di controlli strumentali della velocità si è di recente arricchito di una nuova tematica che, l'italica fantasia giuridica ha di recente partorito e che la giurisprudenza non conosceva sino a qualche tempo fa, anche per la recente nascita di una sofisticata strumentazione di controllo della velocità, la quale usa un raggio laser nel determinare la velocità del veicolo.

E la tematica viene affrontata dalla decisione in nota, scarna ed asciutta, ma con una semplicità e linearità che sorprende e che con una motivazione succinta ma completa, e dal rigore logico inappuntabile si pone su un versante decisamente opposto rispetto a quanto aveva fatto sei mesi prima altro giudice di merito.

Il Tribunale di Padova in composizione monocratica, sezione II, ha con la sentenza 27 aprile 2000 n. 196 1 sentenziato l'inaffidabilità dello strumento di misurazione denominato Telelaser per essere lo stesso strumento non rispettoso delle normative in materia di strumenti di controllo della velocità.

Ha invero argomentato l'estensore padovano, che le disposizioni del Regolamento al codice della strada stabiliscono per le apparecchiature di misurazione della velocità che queste debbono essere in grado di «fissare» la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed «accertabile» per l'automobilista, tutelando la privacy dell'utente (art. 345 Reg. c.d.s.).

Ebbene dall'uso del vocabolo «fissare» e per aver detto che la velocità deve essere «accertabile», il giudice ha ritenuto di poter dedurre una illegittimità del Telelaser che, a detta della decisione non rispetterebbe le prescrizioni dell'art. 345 Reg. c.d.s., non consentendo lo strumento di rendere accertabile la velocità del veicolo della persona fermata, né di fissarla in un determinato momento storico, come invece sono in grado di fare le documentazioni fotografiche degli altri strumenti di controllo (autovelox, multanova etc.).

E ciò ha reputato, come detto in violazione dell'art. 345 Reg. c.d.s.

Da questo la disapplicazione del provvedimento di omologazione del Telelaser, emesso dallo stesso Ministero dei lavori pubblici e la declaratoria di nullità derivata, del verbale di infrazione impugnato, per essere illegittima la misurazione della velocità con tale strumento.

Ora che la sentenza sia fornita di una ampia motivazione in linea di diritto è un dato decisamente innegabile ed incontestabile, e tale pronuncia è stata invero subito seguita da altre numerose decisioni di merito, inaugurando un filone giurisprudenziale di merito assai variegato (tra le altre si citano sebbene alcune pubblicate ed altre inedite numerose decisioni dei giudici di pace e prima ancora Pretura civile Lodi 5 giugno 1999) 2 ma all'interno dello stesso orientamento, malgrado la motivazione dai contenuti giuridici senza dubbio copiosi ed abbondanti, esiste un elemento di fatto e tecnico trascurato dalla decisione padovana e anche da quelle analoghe che l'hanno seguita, anche in considerazione del fatto che la scarna istruttoria del procedimento non ha consentito di apportare alla cognizione del giudice i necessari elementi tecnici.

Si afferma infatti, nella decisione stessa, che l'istruttoria del processo è consistita in produzioni documentali e nell'assunzione di testimonianze.

Ora è vero che nei casi si è dichiarata l'illegittimità di una sanzione amministrativa quale illegittimità derivata per una asserita illegittimità del provvedimento di omologazione dell'apparecchiatura di misurazione della velocità, ma è anche altrettanto vero che su tale decisione (si vedano le preoccupazioni mai celate dal giudicante rodigino e da quello padovano) ha avuto formidabile peso la paventata possibilità di inaffidabilità dell'apparecchiatura di misurazione a causa di inidoneità della stessa in quanto non in grado di fornire la certezza che il rilievo della velocità sia stato condotto sul veicolo poi oggetto dell'accertamento sanzionatorio.

La tanto conclamata possibilità dell'errore tra il veicolo inquadrato e quello poi sanzionato!

Ma vi è di più il giudice di merito padovano con tale preoccupazione non ha eseguito una istruttoria processuale con consulenze ed approfondimenti tecnici sull'apparecchiatura accontentandosi delle affermazioni del ricorrente, arrivando a disattendere le risultanze dell'apparecchiatura non per tali sue preoccupazioni ma con una argomentazione di illegittimità del verbale derivata da una ritenuta illegittimità del decreto di omologazione dell'apparecchiatura.

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Se a questo si aggiunge, per il caso della sentenza padovana il comportamento pressoché inerte della Prefettura padovana (di cui ha dato atto lo stesso giudice estensore) sì che da tale contegno il giudice ha dichiarato di aver anche dedotto elementi di giudizio ex art. 116 c.p.c., si comprende come la decisione possa essere abbondantemente motivata in linea di diritto ma alquanto carente nella sua istruttoria e nello scarso riferimento del decisum con i fatti.

È difettata anzi tutto una adeguata consulenza tecnica sullo strumento, o comunque un qualsiasi esperimento giudiziario o una qualsivoglia attività istruttoria che consentisse al giudice di conoscere dettagliatamente il funzionamento e soprattutto la tecnologia dell'apparecchiatura.

Nella sua decisione il giudice padovano ha fatto tesoro del solo libretto di uso e manutenzione del Telelaser!

Analoga cosa è stata infatti eseguita dalla decisione rodigina in nota, ma quest'ultima non è giunta come ha fatto l'estensore patavino ad emettere un provvedimento sicuramente pesante e pregnante addirittura di disapplicazione di un decreto ministeriale di omologazione.

Quest'ultimo decreto risulta infatti essere stato emesso dopo rigorose prove ed attente verifiche 3, mentre l'estensore polesano, sulla base del libretto di uso e manutenzione si è limitato a dire che, dall'esame di questo, se ne deduce che non vi è possibilità di errore nel rilevamento e quindi non v'è spazio per un annullamento dell'accertamento né tanto meno (anche se questo non è stato detto espressamente dalla decisione) per una rivisitazione del decreto di omologazione.

Come detto, la decisione in nota, di semplicità quasi lineare, ma anche dai contenuti e dal filo logico ineccepibile, afferma che per giurisprudenza costante il cattivo funzionamento od il difettoso operato...

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