DELIBERAZIONE 31 luglio 2009 - Programma delle infrastrutture strategiche. Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (Articolo 80, comma 21, legge n. 289/2002). (Deliberazione n. 61/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» che, all'art. 3, ha individuato le competenze degli enti locali in materia;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; adempimento che questo Comitato stesso ha assolto con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ha previsto che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art. 80, comma 21, che ha previsto, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge n. 443/2001, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di un «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici» (di seguito denominato «Piano»), con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, e che ha disposto la sottoposizione di detto «Piano» a questo Comitato che, sentita la Conferenza unificata, e' chiamato a ripartire le risorse, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della citata legge n. 23/1996;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare l'art. 3, comma 91, che ha destinato al «Piano» un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'art. 13...

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