LEGGE REGIONALE 9 maggio 2011, n. 4 - Misure straordinarie a sostegno del sistema aeroportuale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna Parte prima n. 72 del 9 maggio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Riordino delle partecipazioni nelle societa' aeroportuali di Forli' e Rimini 1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle previsioni del vigente Piano regionale integrato dei trasporti, e' autorizzata a partecipare ad una nuova ed unica societa' nella forma giuridica della societa' per azioni, avente ad oggetto la gestione delle partecipazioni delle societa' Esercizio Aeroporti Forli' - SEAF SpA e AERADRIA SpA Aeroporto Federico Fellini di Rimini.

  1. Alla formazione dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali della nuova societa' concorrono, ciascuno nell'ambito della propria autonomia decisionale, i soci rispettivamente della societa' Esercizio Aeroporti Forli' - SEAF SpA e AERADRIA SpA Aeroporto Federico Fellini di Rimini, che adottano altresi' le misure transitorie atte a garantire la funzionalita' delle societa' aeroportuali.

  2. La partecipazione della Regione, nel contesto del processo di realizzazione del sistema aeroportuale regionale integrato, e' finalizzata:

    1. a valorizzare le vocazioni dei diversi territori e a specializzare ciascun aeroporto su determinati segmenti di mercato;

    2. ad innalzare ed integrare le competenze professionali ed organizzative delle societa' partecipanti;

    3. a dar vita ad un soggetto imprenditoriale in grado di effettuare una efficace politica commerciale verso i vettori aerei e di ampliare considerevolmente le opportunita' di trasporto per le diverse tipologie di utenti.

    4. ad agevolare ed incentivare gli investimenti privati, al fine di rendere competitiva la politica industriale degli scali, all'interno delle societa' aeroportuali.

  3. La partecipazione della Regione alla societa' di cui al comma 1 e' autorizzata fino ad un massimo di euro 3.000.000,00.

  4. L'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto regionale sara' informata preventivamente ed in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali.

  5. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 1. I diritti conseguenti alla qualita' di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo...

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