LEGGE REGIONALE 9 maggio 2011, n. 4 - Misure straordinarie a sostegno del sistema aeroportuale regionale.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna Parte prima n. 72 del 9 maggio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga
la seguente legge:
Art. 1
Riordino delle partecipazioni nelle societa' aeroportuali di Forli' e Rimini 1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle previsioni del vigente Piano regionale integrato dei trasporti, e' autorizzata a partecipare ad una nuova ed unica societa' nella forma giuridica della societa' per azioni, avente ad oggetto la gestione delle partecipazioni delle societa' Esercizio Aeroporti Forli' - SEAF SpA e AERADRIA SpA Aeroporto Federico Fellini di Rimini.
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Alla formazione dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali della nuova societa' concorrono, ciascuno nell'ambito della propria autonomia decisionale, i soci rispettivamente della societa' Esercizio Aeroporti Forli' - SEAF SpA e AERADRIA SpA Aeroporto Federico Fellini di Rimini, che adottano altresi' le misure transitorie atte a garantire la funzionalita' delle societa' aeroportuali.
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La partecipazione della Regione, nel contesto del processo di realizzazione del sistema aeroportuale regionale integrato, e' finalizzata:
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a valorizzare le vocazioni dei diversi territori e a specializzare ciascun aeroporto su determinati segmenti di mercato;
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ad innalzare ed integrare le competenze professionali ed organizzative delle societa' partecipanti;
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a dar vita ad un soggetto imprenditoriale in grado di effettuare una efficace politica commerciale verso i vettori aerei e di ampliare considerevolmente le opportunita' di trasporto per le diverse tipologie di utenti.
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ad agevolare ed incentivare gli investimenti privati, al fine di rendere competitiva la politica industriale degli scali, all'interno delle societa' aeroportuali.
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La partecipazione della Regione alla societa' di cui al comma 1 e' autorizzata fino ad un massimo di euro 3.000.000,00.
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L'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto regionale sara' informata preventivamente ed in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali.
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Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 1. I diritti conseguenti alla qualita' di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo...
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