DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008, n. 172 - Misure straordinarie per fronteggiare l''emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche'' misure urgenti di tutela ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti nell'aumento della capacita' di smaltimento dei rifiuti nel territorio campano e per il definitivo superamento dell'emergenza con una graduale e tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti;

Tenuto conto che l'indiscriminato abbandono dei rifiuti in zone non autorizzate e le violazioni delle norme in materia ambientale sono suscettibili di comportare gravi danni alla salute delle popolazioni dei territori nei quali - come attualmente accade per la regione Campania - e' stato dichiarato lo stato di emergenza previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e che pertanto in tali territori e' necessario garantire una maggiore incisivita' della disciplina sanzionatoria in materia di diritto ambientale;

Ravvisata inoltre l'esigenza di assicurare il pieno coinvolgimento degli enti locali nelle attivita' di competenza, anche mediante interventi sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti;

Considerata altresi' la necessita' e l'urgenza di attivare procedure accelerate per la rimozione dei cumuli di rifiuti e misure di incentivazione per il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, per assicurare l'immediato smaltimento dei rifiuti giacenti o abbandonati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1. Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio

  1. Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, al fine di incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. Per tale attivita' al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) .

  2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio e' esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale a valere sulla disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

  3. Con una o piu' ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

    Art. 2. Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti

  4. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania, i soggetti pubblici competenti, con le risorse disponibili allo scopo e previste dalla legislazione vigente, dispongono la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonche' anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, e' consentito l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneita' tecnica ai sensi della normativa vigente. I soggetti pubblici competenti individuano, anche in deroga alla vigente normativa, nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per...

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