LEGGE 14 luglio 2008, n. 123 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l''emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. E' abrogato il decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 107 del 2008.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 14 luglio 2008

    NAPOLITANO

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 1145):

    Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

    (Berlusconi) il 23 maggio 2008.

    Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 27 maggio 2008 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, IX,

    X, XI, XII, XIII, XIV.

    Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il

    29 maggio 2008; il 4, 5, 10, 12, 17, 18 giugno 2008.

    Esaminato in aula il 16, 17, 18, 19 giugno 2008 ed approvato il 24 giugno 2008.

    Senato della Repubblica (atto n. 832):

    Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede referente, il 26 giugno 2008 con pareri delle commissioni

    1. , 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

    Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 1° luglio 2008.

    Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il

    1. e 2 luglio 2008.

    Esaminato in aula ed approvato il 9 luglio 2008.

    Avvertenza:

    Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 20

    del 23 maggio 2008.

    A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23

    agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 31.

    Allegato

    MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

    AL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 90

    All'articolo 1:

    al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;

    al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Alle attivita' di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze".

    All'articolo 2:

    al comma 1, dopo le parole: "tutela della salute e dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "previste dal diritto comunitario";

    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    "1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti";

    al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Sottosegretario di Stato e' altresi' autorizzato a porre in essere, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17";

    dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

    "7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza e protezione, di cui al comma 7, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale";

    dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

    "8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle amministrazioni dello Stato per le finalita' di cui al presente decreto e' effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17";

    al comma 9, la parola: "ostacoli" e' sostituita dalla seguente: "ostacola" e la parola: "complessiva" e' soppressa;

    al comma 12, le parole: "ricorso di interventi" sono sostituite dalle seguenti: "ricorso ad interventi" e dopo le parole: "a valere sulle risorse" sono inserite le seguenti: "dei comuni interessati";

    dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:

    "12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17, indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania".

    All'articolo 3:

    al comma 1, dopo le parole: "relativi ai reati" sono inserite le seguenti: ", consumati o tentati,", le parole: "nonche' a quelli ad essi"...

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