Sulla strana tassa speciale sulle discariche fra stato e regione sicilia

AutoreGiuseppe Moscatt
Pagine824-827

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  1. Il quadro giuridico di riferimento: profili di incoerenza. - Diceva Tomasi di Lampedusa che «la verità è la più cruda fra le innumerevoli interpretazioni che si possono dare di un fatto» 1, massima che bene si attaglia alla vicenda in commento, stante il vizio di ultrapetizione che l'affligge.

    Infatti, la lettura della sentenza in rassegna, ci consente di interpretare un testo di legge e la dinamica delle fonti primarie del diritto nell'attuale momento storico, come nonPage 825 mai ambigua e densa di ipocrisie, soprattutto in ambito ambientale; e mentre la vicenda del tributo energetico, elaborato dalla Regione Sicilia, fa scrivere non poco la dottrina, fa discutere l'opinione pubblica e impone un intervento dell'Esecutivo, anche in attesa di un convincente intervento giurisprudenziale; ci permettiamo di offrire un breve quadro di riferimento che ci pare idoneo a comprendere l'iter logico che ha accompagnato la redazione della sentenza che si commenta 2.

    Il criterio cronologico ci pare opportuno da preferire al riguardo:

    La Legge finanziaria n. 549/1996, all'art. 3 commi da 24 a 35 istituiva un tributo di scopo, vale a dire la tassa speciale sul deposito di rifiuti solidi in discarica.

    Scopo del tributo era quello di favorire la minore produzione di rifiuti e di recuperare le materie prime ed energia. Il tributo decorreva necessariamente dal 1º gennaio 1996 L'oggetto era dato dai rifiuti solidi, così come definiti dalla allora vigente classificazione data dal D.P.R. n. 915/ 1982 (comma 24) 3.

    Il presupposto dell'imposta consisteva nell'attività di deposito dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili, nelle discariche autorizzate (comma 25) 4.

    Il soggetto passivo dell'imposta veniva individuato nel gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo, cioè nel soggetto pubblico o privato incaricato - per concessione o in via propria per competenza istituzionale - allo smaltimento dei rifiuti solidi. Inoltre, a detto soggetto la legge conferiva l'obbligo di rivalsa sull'effettivo soggetto conferitore: vale a dire che il soggetto gestore, ove non fosse conferitore, ma soltanto gestore conto terzi, incaricato a ricevere i rifiuti da privati o pubblici produttori, poteva scaricare l'imposta sui medesimi secondo il consolidato meccanismo della sostituzione d'imposta (comma 26) 5.

    Il comma 27, poi, individuava nel destinatario del tributo, la Regione, la quale, nel contesto di un generico reimpiego dell'introito a fini di prevenzione ambientale, è tenuta a versare alle Province il 10 per cento dell'incasso, a compensare gli interventi di gestione del tributo loro affidati dal successivo comma 33, nonché per le ulteriori incombenze che emergeranno dall'attuazione del comma 34. Ma procediamo con ordine.

    Il comma 28 e il comma 29, invero, disciplinano le modalità di calcolo del tributo, la base imponibile, il moltiplicatore in lire per chilogrammo di rifiuti conferiti, nonché il rinvio a un decreto ministeriale che fissi la percentuale correttiva del peso specifico, delle qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti, al fine di una migliore commisurazione della loro incidenza sul costo ambientale; decreto solo in parte emanato, lasciandosi, così, scoperta la base imponibile espressa in metri cubi e di consistenza in rifiuti solidi urbani 6.

    Il tributo andava versato alla Regione, in sequenza trimestrale, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre solare in cui vennero effettuate le operazioni di deposito. Il gestore era altresì tenuto:

    a) ad annotare i movimenti di rifiuti solidi in apposito registro di carico e scarico, come prescrivevano gli artt. 11 e 19 del D.P.R. 915/82;

    b) a trasmettere annualmente alla Regione dichiarazione riguardante le quantità complessive dei rifiuti conferiti e la distinta dei versamenti effettuati. Inoltre, la legge attribuiva alla Regione la funzione di dettare le modalità di versamento del tributo, di presentazione della dichiarazione e di trasmissione in copia alle Province, dove la discarica era situata, della predetta dichiarazione. Infine, il comma 30, dilazionava al 31 luglio 1996 il primo termine utile di versamento.

    Quanto al comma 31, venivano introdotte alcune fattispecie sanzionatorie tributarie che anticipavano profeticamente il sistema sanzionatorio del combinato disposto di cui al D.L.vo n. 471, 472 e 473 del 1997 7:

    A) Omessa o infedele registrazione di rifiuti solidi nel registro di carico e scarico che ogni discarica deve istituire, ai sensi degli artt. 11 e 19 del D.P.R. n. 915/82 e oggi nel D.L.vo n. 22 del 1997, art. 12; sanzione pecuniaria da 3 a 6 volte il tributo evaso;

    B) Omesso, insufficiente, o tardivo versamento del tributo, sanzionato con pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato; qualora il ritardo non avesse superato i 30 giorni, la sanzione, la pena pecuniaria era ridotta della metà;

    C) Omessa o inesatta presentazione della dichiarazione, sanzione da lire 200.000 a lire 1.000.000 (da euro 103,29 a euro 516,46).

    Nondimeno, il comma 32 disciplina la responsabilità tributaria del condannato per discarica abusiva o per deposito incontrollato di rifiuti, fattispecie che altrove dovrà essere meglio studiata, anche se i profili tributari di un illecito penale appaiono risibili 8.

    Il comma 34 disciplina, invece, il ruolo ispettivo e tecnico dei funzionari provinciali. Visite, verifiche e controlli nei luoghi d'imrpesa e sui beni mobili e documenti tecnici, a valenza anche contabile, depositati presso le discariche e nei relativi impianti, muniti, altresì, di tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Provincia.

    Funzionari tecnici che dovevano assolvere compiti di denunzia di illeciti tributari connessi e che potevano, infine, richiedere la cooperazione della guardia di finanza 9.

    A questo punto, ciascun interprete è invitato ad esprimere quale fosse, ancora, l'ambito di intervento delle Regioni, che non si limitasse alla mera fase attuativa e procedimentale, e cioè l'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo: di tali materie il comma 34 dispone che sia proprio la Regione a legiferare 10.

    Infine, il comma 35: si afferma, invero, che i commi del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 119 Cost. - c.d. potestà legislativa concorrente - 11. Piuttosto, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

    E poiché il tributo, nella sua configurazione formale, risulta già esecutivo nei suoi elementi essenziali, l'area di intervento integrativo di competenza delle Regioni appare meramente eventuale, considerata la natura complementare e accessoria dei sub-procedimenti attribuiti alle Regioni, anche se speciali 12. Del resto, il comma 243 affermava testualmente: «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province di Trento e Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione». Di più: il comma 244 recitava che «le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1º gennaio 1996». Commi che confermano un'interpretazione vera quanto cruda, per riprendere il paradosso di Tomasi di Lampedusa: l'articolato della legge finanziaria era già di per sé completo; la legislazione regionale non poteva che interve-Page 826nire nel momento eventuale della riscossione, come proprio lo statuto speciale all'art. 2 del D.L. 12 aprile 1948 dispone, visto che la Regione altro non aveva che il potere di riscuotere direttamente le entrate di sua spettanza 13.

    Se così appariva de plano la gestione del tributo ambientale in Sicilia, conseguentemente la circolare interassessoriale 17 luglio 1996, n. 13922 disponeva, ribadendo i...

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