DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 agosto 2011, n. 70 - Regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali.

(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della provincia autonoma di Trento n. 39/I-II del 27 settembre 2011) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e in particolare l'articolo 38, comma 4;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1674 di data 5 agosto 2011 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il 'Regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali';

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Questo regolamento e' emanato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), per disciplinare alcuni organi collegiali ridefinendone compiti e composizione.

Art. 2

Nucleo di valutazione dei dirigenti (Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)) 1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, le parole: 'da non piu' di cinque esperti' sono sostituite dalle seguenti: 'da non piu' di quattro esperti'.

Art. 3

Comitato scientifico delle aree protette (Modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)) 1. Al comma 2 dell'articolo 52 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. le lettere b) e c) sono soppresse;

  2. la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

    'd) quattro esperti nel campo della gestione ambientale e della conservazione della natura, scelti tra i laureati nelle discipline naturalistiche, ecologiche, biologiche, agrarie, forestali, geologiche, economiche e di...

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