La strage di Nassiryah: profili di rilevanza penale militare

AutoreMassimo Nunziata
Pagine774-780

Page 774

@1. Premessa

La sentenza che si annota1 costituisce la prima decisione che analizza i risvolti penali, per i militari italiani, della cd. strage di Nassiryah, avvenuta in Iraq, il 12 novembre 2003, ai danni di appartenenti alle FF.AA. italiane nel corso della missione di pace “Antica Babilonia”, svolta in quel territorio estero.

Al personale militare italiano impegnato in missione all’estero si applica la legge penale militare, restando assoggettato allo speciale statuto giuridico-penale relativo2.

Si badi: vi sono stati, in un passato anche recente, casi in cui, ai militari italiani impegnati in attività di missione all’estero, si è applicato il solo codice di pace, pur se durante lo svolgimento di operazioni squisitamente belliche3.

@2. La qualificazione giuridica del fatto: dal codice di guerra al codice di pace

Il fatto addebitato4 originariamente agli imputati era ricompreso nel catalogo dei reati militari5 del codice di guerra6.

Infatti, la legge penale militare di guerra, essenzialmente contenuta nel codice penale militare di guerra (abbreviato in c.P.M.g.)7, per espresso dettato normativo, è, come noto, applicabile, in casi espressamente determinati, anche in tempo di pace8, tra i quali il principale è dato dall’impiego di personale delle FF.AA. in territorio estero, ed in altri casi tassativi9.

La sopravvenuta inapplicabilità10 della legge penale militare di guerra al personale militare italiano che partecipava a tutte le missioni all’estero, conformemente all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità11, ha reso non più riconducibile la fattispecie concreta a tale speciale incriminazione12.

Si è, pertanto, riespanso l’ambito di applicazione del codice penale militare di pace13, che, invero, essendo legato da un nesso di complementarietà al codice di guerra14, ha permesso di ricondurre il fatto in una delle incriminazioni contenute nel suo catalogo di reati ed esattamente a quella di cui all’art. 167 c.p.m.p.

Si tratta di un reato “obiettivamente militare”, perché, strutturalmente, corrisponde alla fattispecie comune p. e p. dall’art. 253 c.p., identicamente rubricato15. A differenza dell’omonimo reato comune, nel reato militare è inclusa la punizione anche della condotta colposa diretta alla distruzione16.

@3. I limiti di riconducibilità del fatto al reato militare

Orbene, considerato che tra i reati contro beni militari destinati al generico servizio militare, il codice di pace, all’art. 167, punisce il sabotaggio o la distruzione di opere militari, va in primo luogo rimarcato che la fattispecie è costruita come sussidiaria rispetto a quelle previste negli artt. da 105 a 108: queste ultime sono commissibili dal comandante o da altro militare imbarcato. Se il fatto, invece, risulti commesso da altro militare ricorrerà la fattispecie dell’art. 16717. In altre parole, la norma de qua trova applicazione esclusivamente in relazione agli oggetti materiali che sono in essi indicati; se invece attiene ad altri edifici militari troverà applicazione la norma di cui all’art. 168 del c.p.m.p. che è costruita strutturalmente, a sua volta, come sua figura sussidiaria18. Quindi, occorre tenere conto che il reato militare p. e p. dall’art. 167 c.p.m.p. punisce, con la reclusione non inferiore a otto anni, il militare che, fuori dei casi previsti dagli articoli da 105 a 108 c.p.m.p.19, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili ... o altre opere militari.

Il soggetto attivo della incriminazione in esame, avente carattere sussidiario rispetto a quelle in essa richiamate20, ripetesi, è il militare in servizio, purché non avente la posizione qualificata ivi richiesta21. L’evento del reato è dato da una pluralità di risultati dannosi, accomunati dalla conseguente inservibilità, totale o parziale, anche se temporanea, degli oggetti materiali della fattispecie22, sino alla distruzione completa, concretata dalla ipotesi in cui le Forze Armate siano totalmente deprivate del mezzo considerato23. Mentre i reati previsti dagli artt. da 105 a 108 c.p.m.p. vedono come agente un soggetto qualificato (il comandante di forze navali od aeree o altro militare ad esse appartenente) dal rapporto di imbarco sull’oggetto materiale della condotta illecita, il reato p. e p. dall’art. 167 c.p.m.p. vede come possibile autore qualsivoglia altro militare in servizio24.

Inoltre, una distinzione da non sottovalutare rispetto al reato Comune di cui all’art. 253 c.p. è che, a differenza di quanto previsto nel reato comune, nel reato militare di cui all’art. 167 c.p.m.p. ultimo capoverso, è estesa la punibilità anche all’ipotesi colposa. Ciò laddove per la norma penale comune risulta, invece,contemplata dall’art. 254 c.p., la incriminazione dell’agevolazione colposa di condotte dolose poste in essere da terzi e dirette alla distruzione delle opere ivi indicate.

Orbene, nel caso in esame, come rilevato da acuta dottrina25, la applicazione della particolare previsione del codice penale militare, raffrontata alla disciplina del codice penale comune, ed in specie all’art. 254 c.p., presentaPage 775 alcune difficoltà. Invero, da un lato, se si riconduce l’ipotesi di agevolazione colposa, alla figura di reato colposo di evento, attraverso uno schema di causalità mediata dalla condotta dolosa del terzo, ovvero nella forma di un concorso colposo nel fatto doloso altrui, l’ipotesi dell’ultimo comma dell’art. 167 c.p.m.p. avrebbe una sua plausibilità sistematico-applicativa. Laddove, invece, si preferisse una lettura più rigorosa del dato testuale, in ossequio ai principi generali della materia, aderendo alla prospettazione che vede nella agevolazione colposa una autonoma tecnica di incriminazione di fatti altrimenti atipici perché non rientranti nella fattispecie-base, dovrebbe prendersi atto della mancanza di previsione della agevolazione colposa nel codice penale militare, con conseguente applicabilità al militare, del tutto verosimilmente anche nel caso in esame, del disposto dell’art. 254 c.p., con evidente difetto di giurisdizione della speciale autorità giudiziaria militare, nonché con l’assoggettamento del reato comune, in quanto commesso in territorio estero, alla condizione di procedibilità preveduta dall’art. 9, c. 2, c.p., cioè della richiesta del ministro della giustizia26.

@4. La causalità omissiva: richiami essenziali

Nella sentenza che si annota, si è ravvisata la sussistenza di un nesso di causalità omissiva tra la mancata predisposizione, da parte del comandante la forza militare, di idonee misure e cautele a protezione della base occupata dal personale militare italiano e gli effetti di devastazione, con perdite umane e materiali, dell’esplosione di un veicolo-bomba, nel noto attentato terroristico.

Dottrina27 e giurisprudenza28 hanno, ciascuna per proprio conto, non sempre convergendo, offerto precisi spunti ricostruttivi in tema di causalità omissiva, utilizzati nella sentenza epigrafata e che, pertanto, è opportuno profilare sinteticamente.

Base ineliminabile di partenza è fornita dal principio costituzionale di colpevolezza, intesa nel senso di responsabilità penale per un fatto proprio colpevole, essendo irrinunciabile l’assunto che ciascuno possa essere chiamato a rispondere penalmente solo per gli effetti di condotte da essa dominabili, di talché è una minima esigenza di garanzia individuale che giammai nessuno dovrà potere essere chiamato rispondere della produzione di fatti che comunque non può impedire29.

L’accertamento del rapporto di causalità tra condotta ed evento deve avvenire con criteri omogenei, se non identici, nella causalità attiva e nella causalità omissiva, pur avendo esse una diversa fisionomia rispettiva30.

Spetta al giudice un conclusivo esame “controfattuale”31, in prospettiva prognostico-ipotetica, che escludendo, al di là del dato storico-reale, una certa condizione, gli consenta di rispondere alla domanda se, nella situazione così descritta, la conseguenza si sarebbe o meno determinata ugualmente32. Tale esame andrà svolto attraverso la sussunzione sotto massime di esperienza o sotto leggi scientifiche “di copertura”33, cioè in grado di assicurare la controllabilità della asserita relazione di causa-effetto34. La regola di individuazione nel nesso causale offerta dal codice e vincolante per il giudice è quella degli artt. 40 e 41 c.p., riassunta nella locuzione della condicio sine qua non, integrato dal criterio di sussunzione del fatto sotto leggi scientifiche (od almeno massime di esperienza)35. Il dubbio circa il verificarsi o meno dell’evento può superarsi attraverso il procedimento di cd. “eliminazione mentale”, in base al quale ipotizzando come non realizzata la condotta considerata (preteso fattore condizionante), non si sarebbe certamente verificato l’evento dannoso36.

Con riguardo precipuo all’omissione37, la ricerca del nesso di causalità che la colleghi all’evento lesivo, deve articolarsi attraverso spiegazioni38 che portino a concludere che, con elevata probabilità vicino alla certezza, il compimento dell’azione doverosa sarebbe valso ad impedire l’evento39.

Se, come sembra, la causalità ha la medesima consistenza ontologica sia nei reati mediante azione che nei reati mediante omissione, allora in entrambi i casi l’accertamento di essa si estrinsecherà in un giudizio controfattuale40. Proprio con particolare riguardo alla causalità omissiva, ma anche nella causalità attiva, è determinante la verifica, ex post, della insussistenza, in concreto, di cause alternative idonee alla produzione dell’evento41.

@5. L’addebito dell’evento

Nella sentenza che si annota, si è, poi, ravvisata una “posizione di garanzia” correlata alla funzione di comando, in quanto esplicativa del preciso dovere funzionale incombente sul superiore nei confronti dei propri subordinati, per la salvaguardia della, rispettivamente, incolumità individuale ed integrità di mezzi, materiali e installazioni in uso42. In particolare, viene ravvisata sia una...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT