DELIBERA 26 ottobre 2012 - Riprogrammazione del fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e di interesse strategico di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e assegnazione risorse all'auditorium di Firenze. (Delibera n. 97/2012). (13A03297)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32, comma 1, e s.m.i., che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, che all'art. 3-ter, comma 6, assegna risorse per disposizioni volte al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra cui 60 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al sopra citato decreto-legge n. 98/2011, art. 32, comma 1;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che all'art. 13, comma 1-quinquies, dispone la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero - autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio o non predeterminate legislativamente, che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni - per un importo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, fermo restando la facolta' delle amministrazioni di proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che all'art. 4-bis, comma 1, lettera a), per le esigenze connesse con gli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonche' per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, ha autorizzato per il Ministero per i beni e le attivita' culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012, prevedendo che al relativo onere si provvedesse mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32, comma 1, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 69, comma 2, lettera b), prevede riduzioni lineari delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, per 140.661.620 euro per l'anno 2014, per 355.887.450 euro per l'anno 2015, per 257.900.000 euro per l'anno 2016, per 259.500.000 euro per l'anno 2017 e per 209.500.000 euro a decorrere dall'anno 2018, fermo restando che le amministrazioni, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, possono proporre variazioni compensative...

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