DETERMINAZIONE 5 novembre 2003 - Ulteriori indicazioni in materia di cessione del contratto stipulato tra impresa e Soa per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione e di variazioni minime dell'attestazione di qualificazione in corso di validita'. (Determinazione n. 19/03). Rif. SOA/420 SOA/498 SOA/508

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto; Talune SOA hanno rivolto all'Autorita' alcuni quesiti in ordine alle problematiche di seguito evidenziate

  1. ammissibilita' o meno della cessione (ex art. 1406 ss. c.c.) ad altra impresa del contratto stipulato tra SOA ed impresa per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione; B) variazione dell'attestazione in corso di validita' attuata da una SOA diversa da quella che ha provveduto al rilascio dell'originaria attestazione; C) riconducibilita' o meno all'ipotesi di variazione minima (ex art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n.

    34/2000 e determinazione n. 40/2000) delle seguenti fattispecie

    1) cessione/conferimento dell'impresa individuale, a seguito della morte del titolare, all'impresa costituita dagli eredi in forma societaria; 2) donazione di impresa individuale con continuazione dell'esercizio da parte dei donatari in forma societaria.

    Le questioni sono state sottoposte all'esame della commissione consultiva prevista dall'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 del cui parere deve avvalersi l'Autorita' per la definizione delle procedure e dei criteri che devono essere seguiti dai soggetti autorizzati nella loro attivita' di qualificazione.

    La commissione consultiva ha espresso il proprio avviso nelle sedute del 21 marzo 2003 e del 14 luglio 2003.

    L'Autorita', tenuto conto delle indicazioni e considerazioni del suddetto parere, definisce nella presente determinazione i criteri cui devono attenersi le SOA nell'esercizio della propria attivita' di qualificazione.

    Considerato in diritto; A) Quanto all'ammissibilita' o meno di una cessione tra imprese del contratto di attestazione stipulato con una SOA.

    Relativamente alla problematica indicata la soluzione non puo' prescindere dall'individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie ´cessione del contrattoª disciplinata dagli articoli 1406-1410 del codice civile, da raffrontare con le caratteristiche fondamentali del contratto di attestazione SOA/impresa. La cessione del contratto e' un atto di autonomia privata con cui si realizza la successione inter vivos a titolo particolare di un terzo nella posizione contrattuale di uno dei contraenti originari (tra le tante, Cassazione civile - sez. I, 2 giugno 2000, n. 7319).

    L'effetto tipico della cessione del contratto - e della conseguente successione di un terzo ad una delle parti nella posizione contrattuale di quest'ultima - consiste nella produzione degli effetti del contratto oggetto di cessione non piu' tra il cedente ed il contraente ceduto, bensi' tra il cessionario ed il contraente ceduto.

    L'art. 1406 del codice civile individua i seguenti presupposti (condizioni di ammissibilita) della cessione

    che abbia ad oggetto un contratto a prestazioni corrispettive; che dette prestazioni non siano state ancora eseguite; che il contraente ceduto assenta alla cessione.

    Posto che nel contratto tra SOA ed impresa...

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