DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2010 - Approvazione della convenzione, stipulata in data 5 luglio 2010, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l''informazione e l''editoria, la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. e NewCo. Rai International S.p.a. per l''offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l''estero (denominata Rai Italia...

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO

DEGLI AFFARI ESTERI

e

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva» e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che prevedono che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 recante «Disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni;

Visto il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 11 in base al quale restano ferme le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti, altresi', gli articoli 45 e 49 del suddetto «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» che prevedono, rispettivamente, la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nonche' la disciplina della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

Visto l'art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997 recante «Approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1248, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle comunicazioni in data 3 agosto 2007 recante «Approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero (detta Rai International)», stipulata il 26 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007 recante «Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2007-2009»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008 con il quale l'on. Paolo Bonaiuti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Paolo Bonaiuti, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, con cui «all'on. Paolo Romani e' delegata, fermi restando la responsabilita' politica e i poteri di indirizzo politico del Ministro, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, la trattazione degli affari, che ai sensi delle norme vigenti non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento delle comunicazioni. In particolare le materie relative ai settori delle poste, delle telecomunicazioni, della comunicazione elettronica, delle reti multimediali, dell'informatica, della telematica, della radiodiffusione sonora e televisiva, delle tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni» nonche' l'art. 2, comma 1, con cui e', altresi', «delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009 con cui al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2010 con cui e' stata «confermata la delega di funzioni conferita al Vice Ministro presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani con decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2010;

Ritenuta la necessita' di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2010, con durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1, dell'anzidetto «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, l'annessa convenzione, le cui condizioni e modalita' delle prestazioni sono, comunque, rinegoziate ogni triennio;

Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e NewCo. Rai International S.p.a. per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero (detta RAI Italia), stipulata in data 5 luglio 2010;

Considerato che, ai sensi del comma 2, del citato art. 6, entro due mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla convenzione medesima per l'anno successivo in relazione alle disponibilita' di bilancio sull'apposito capitolo di spesa;

Considerato che l'anzidetta convenzione prevede all'art. 6, comma 1, un corrispettivo annuo definito, per l'anno 2010, nella misura di euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00) compresa l'IVA di legge;

Accertata la necessaria disponibilita' finanziaria sull'apposito capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2010;

Decreta:

Art. 1

  1. Per le motivazioni in premessa, e' approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 5 luglio 2010, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione...

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