COMUNICATO - Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

Il Direttore generale del Tesoro, visto l'art. 45, comma 32,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che "in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non puo' essere superiore a quello indicato, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Qualora le predette modalita' non risultassero applicate, l'eventuale maggior costo gravera' sui soggetti stessi"; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 23 dicembre 1998, recante

"Sostituzione del Ribor con l'Euribor quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici"; Considerato opportuno utilizzare quali parametri finanziari il tasso lettera per operazioni di Interest Rate Swap in Euro verso Euribor e l'Euribor; Considerate altresi' le attuali condizioni di mercato; Comunica che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 32, fino a nuova comunicazione il costo globale annuo dei mutui da stipulare di importo...

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