DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 aprile 2014, n. 71 - Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici). (14R00227)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 7 maggio 2014) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici»;

Visto in particolare l'art. 21 della legge regionale n. 11/2009, come modificato dall'art. 11, comma 31, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2001 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007", in base al quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unita' locali nel territorio regionale che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, stipulino contratti di solidarieta' difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione di orario;

Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)», emanato con proprio decreto 14 agosto 2009, n. 0235/Pres., (di seguito Regolamento), come modificato con propri decreti 5 ottobre 2010, n. 0214/Pres., 5 agosto 2011, n. 0191/Pres., 27 marzo 2012, n. 076/ Pres. e 6 novembre 2012, n. 0228/ Pres., con il quale e' stata data attuazione al sopra citato art. 21 della legge regionale n. 11/2009;

Considerato che l'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) ha comportato, con riferimento al 2014, una diminuzione - dall'80 per cento al 70 per cento della retribuzione per le ore non lavorate - dell'ammontare del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuto ai lavoratori coinvolti nell'esecuzione dei contratti di solidarieta' difensivi ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

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