DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2011, n. 191 - L.R. n. 11/2009, articolo 21. Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 17 agosto 2011) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante 'Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici';

Visto in particolare l'articolo 21 della legge regionale 11/2009, come modificato dall'articolo 11, comma 31, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), in base al quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unita' locali nel territorio regionale che, a decorrere dall'1 gennaio 2009, stipulino contratti di solidarieta' difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione di orario;

Visto il Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 11/2009, emanato con proprio decreto 14 agosto 2009, n. 0235/Pres. e modificato con proprio decreto 5 ottobre 2010, n. 0214/Pres., di seguito denominato Regolamento, con il quale e' stata data attuazione al sopra citato articolo 21 della legge regionale 11/2009;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 16 del 22 maggio 2009;

- la decisione della Commissione europea C (2009) 4277 del 28 maggio 2009, che approva il regime di aiuto N248/2009 'Aiuti temporanei di importo limitato e compatibile';

- la Comunicazione della Commissione europea del 31 ottobre 2009, che ha modificato la sopra citata Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 introducendo la possibilita' di concedere aiuti di importo limitato anche ad aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli fino ad un importo massimo di 15.000 euro tra l'1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 261 del 31 ottobre 2009;

- la decisione della Commissione europea C (2010) 715 dell'1 febbraio 2010, che approva il regime di aiuto N706/2009 'Aiuti di importo limitato in favore di aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli';

Considerato che gli aiuti di importo limitato possono essere concessi solo fino al 31 dicembre 2010;

Vista la Comunicazione della Commissione europea dell'1 dicembre 2010 (Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento...

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