DECRETO 1 agosto 2013, n. 164 - Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (14G00019)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189 e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, ai sensi del quale le Amministrazioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, le domande per «le riassegnazioni alle pertinenti unita' previsionali di base» delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno finanziario di competenza, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesta l'avvenuto versamento e la riassegnabilita' delle stesse;

Visto l'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», ai sensi del quale le somme dovute da Amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unita' previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unita' previsionali di base delle Amministrazioni interessate;

Visto il proprio decreto 24 gennaio 2000 e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di finanza, Fondazione senza scopo di lucro sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il comma 615 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», il quale stabilisce il divieto di iscrizione di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate da specifici provvedimenti legislativi;

Visti i successivi commi 616 e 617 dell'articolo 2, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, i quali prevedono, in particolare, l'istituzione, negli stati di previsione dei Ministeri, di appositi fondi da ripartire con decreti del Ministro competente, in considerazione dell'andamento delle entrate versate, la cui dotazione e' annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti;

Visto l'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e, in particolare, il comma 28, che riconosce al Corpo della Guardia di finanza il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, stabilendo altresi' che il predetto Corpo, anche avvalendosi dell'apposito ente, puo' consentire, nel rispetto delle proprie finalita' istituzionali e della relativa immagine, l'uso anche temporaneo di tali denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' il comma 31, il quale demanda a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, l'individuazione dei predetti simboli e le specifiche modalita' attraverso le quali il predetto Corpo puo' consentirne l'uso a terzi, anche in via temporanea;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale», e, in particolare, gli articoli 124, 125 e 126 richiamati dall'articolo 2, comma 28, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'articolo 26 in tema di contratti di sponsorizzazione;

Visto l'articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare», ai sensi del quale la facolta' di cui all'articolo 545 dello stesso codice di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati e' estesa anche al Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del...

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