DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 gennaio 2010, n. 436 - Regolamento concernente l'uso dello stemma e del gonfalone della Provincia, nonche' l'esposizione della bandiera.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/I-II del 9 marzo 2010) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province;

Vista la legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13, recante 'Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della provincia autonoma di Trento';

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3075 di data 22 dicembre 2009 recante 'Approvazione del regolamento concernente l'uso dello stemma e del gonfalone della provincia, nonche' l'esposizione della bandiera';

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

O g g e t t o 1. Questo regolamento, in attuazione della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento), di seguito denominata 'legge provinciale', disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonche' l'esposizione della bandiera della provincia.

Art. 2

Uso dello stemma 1. L'uso dello stemma e' riservato esclusivamente agli organi della Provincia autonoma di Trento.

  1. Lo stemma e' rappresentato su ogni atto ufficiale, sulla carta destinata alla corrispondenza degli organi ed uffici provinciali, su ogni atto di comunicazione istituzionale della provincia; lo stemma puo', inoltre, essere rappresentato su ogni altro bene in proprieta' o in dotazione alla provincia.

  2. Il Presidente della provincia puo' autorizzare l'uso dello stemma da parte di soggetti pubblici o privati in occasione di iniziative o manifestazioni in cui l'amministrazione e' presente con propria rappresentanza o comunque per evidenziare un rapporto di promozione, di patrocinio o di collaborazione tra l'attivita' istituzionale della Provincia ed il soggetto richiedente;

    l'autorizzazione e' rilasciata previa motivata richiesta presentata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della manifestazione o...

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