Installazione di stazioni radio su lastrici solari, problematica

AutorePaolo Gatto
Pagine851-852

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Premesso che lo sviluppo della telefonia cellulare costituisce, da una parte, un fenomeno necessario e irrinunciabile per una nazione industrializzata, essendo divenuto indispensabile per una valida espansione delle telecomunicazioni (si pensi solo alle possibilità di combinazione tra cervelli elettronici portatili e comunicatori cellulari) si pongono dall'altra dei dubbi e vengono sollevate riserve considerevoli sia per quanto attiene all'impatto con la salute che a quello con l'economia edilizia, vista sia nel senso del deprezzamento degli stabili finitimi a centraline cellulari, sia nel senso della conduzione dell'attività condominiale e delle spese indotte dalle controversie relative al problema in esame.

Il primo problema da affrontare è quali siano le maggioranze necessarie per l'approvazione dell'installazione di una stazione radio base su parte condominiale (per lo più su lastrico solare).

È necessario, in primo luogo, escludere che l'assemblea abbia il potere di accettare un'opera che renda inservibile la parte condominiale anche per uno solo dei condomini o che leda il decoro architettonico o la stabilità dell'edificio (Cass. 6146/88, Cass. 1789/83, Corte app. FI 4 febbraio 1997), così come deve essere ritenuta nulla la delibera che concedesse l'utilizzo gratuito del lastrico solare all'impresa installatrice, normando l'assemblea, in questa ipotesi, in un caso in cui non provveda a disciplinare l'uso delle parti comuni ma ne comprima l'utilizzo ai condomini senza una contropartita neppure economica.

L'ipotesi peraltro più ricorrente, riguarda invece la fattispecie in cui l'azienda telefonica si impegni a corrispondere somme considerevoli ai condomini (somme che in alcuni casi sono arrivate ad ammortizzare quasi completamente i costi di gestione condominiale). In questi frangenti, quale è la maggioranza necessaria per deliberare l'installazione? Bisogna escludere, in questo caso, che ricorra una tipologia di innovazione per due motivi: in primo luogo in quanto l'innovazione comporta una modifica della parte comune che implica il parziale mutamento di destinazione (Cass. 8622/98; Cass. 240/97; Corte App. PA 25 settembre 1997) mentre, normalmente, una stazione radio base non occupa che un limitato spazio, senza incidere sull'utilizzo complessivo del bene; in secondo luogo, come è indirizzo di diverse Corti (Cass. 3508/99-Trib. NA 24 febbraio 1979), la maggioranza qualificata necessaria per le innovazioni ricorre soltanto...

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