Statuto spa con previsione di proroga della durata della società
Autore | Cinzia De Stefanis |
Aggiornato al | Gennaio 2008 |
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@Titolo I costituzione della societa'
ART. 1 - DENOMINAZIONE La società si denomina ". . . S.p.a."
ART. 2 - OGGETTO La società ha per oggetto: a) . . .
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. . . La società potrà, inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.
ART. 3 - SEDE La società ha sede legale in . . . e sede secondaria in . . . La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.
ART. 4 - DURATA La durata della società è fissata al . . . e potrà essere prorogata una o più volte, escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.
@Titolo II capitale sociale - azioni
ART. 5 - CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale è di euro . . . (. . .) diviso in . . . (. . .) azioni del valore nominale di euro . . . ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione. Page 584
L'assemblea straordinaria degli azionisti del . . . ha deliberato un aumento di capitale di massime nominali euro . . . (. . .) mediante emissione di massime . . . (. . .) azioni ordinarie del valore nominale di euro . . . (. . .) o di euro . . . (. . .) ciascuna riservate esclusivamente al servizio di obbligazioni convertibili emesse da società di diritto estero controllata da . . . S.p.a.
ART. 6 - CATEGORIE DI AZIONI Con delibera dell'assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra. La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.
@Titolo III assemblea
ART. 7 - CONVOCAZIONE, DIRITTO DI INTERVENTO E DI RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA L'assemblea può aver luogo in Italia anche fuori della sede sociale.
La convocazione, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge. La convocazione può essere fatta, in alternativa alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mediante avviso da pubblicare sul quotidiano ". . ." e, eventualmente, sul quotidiano ". . ." e/o ". . ." con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'assemblea. Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti che presenteranno le certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai sensi della normativa vigente, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal regolamento delle assemblee approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti.
ART. 8 - COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI Alle assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, nonché il diritto di intervento o la rappresentanza dei soci.
ART. 9 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore a tal fine incaricato dal consiglio di amministrazione. In difetto l'assemblea è presieduta dal vice presidente o dall'amministratore delegato, se nominati e presenti, ovvero dall'amministratore presente più anziano d'età. Quando il verbale non sia redatto da un notaio, il presidente è assistito da un segretario, anche estraneo al consiglio di amministrazione, nominato con il voto della maggioranza dei presenti in assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio scelto dal presidente. Page 585
@Titolo IV amministrazione
ART. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE La...
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