Statuto spa - finanziamenti soci

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alGennaio 2008

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@Titolo I denominazione - sede legale - durata - scopo sociale

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE È costituita una società per azioni denominata " . . . S.p.a." (di seguito, Società).

ART. 2 - SEDE La società ha sede legale in . . . Nelle forme di volta in volta richieste, possono venire istituite o soppresse sedi secondarie, filiali e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

ART. 3 - DURATA La durata della società è stabilita sino al . . . e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

ART. 4 - SCOPO La società ha per oggetto l'organizzazione di attività di . . . Essa inoltre, in via non prevalente ed al solo fine di realizzare l'oggetto principale:

(i) potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili;

(ii) potrà pure compiere operazioni finanziarie, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale, purché non nei confronti del pubblico;

(iii) potrà assumere, non ai fini del collocamento, ma solo di stabile investimento, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, con espressa esclusione della raccolta del risparmio o delle attività riservate alle società di intermediazione mobiliare e bancarie ai sensi di legge;

(iv) stipulare apposite convenzioni con altre società o Enti cointeressati, utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

@Titolo II capitale sociale - azioni

ART. 5 - CAPITALE Il capitale della società è di euro . . . (. . .) rappresentato da n. . . . (. . .) azioni nominative. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di crediti.

ART. 6 - DIRITTO DI PRELAZIONE Qualora un socio intenda trasferire - intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, vendita forzata, espropriazione, fusione, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, Page 570 anche a termine, della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (ivi inclusi pegno o usufrutto) su tutte o parte delle azioni della società - in tutto o in parte, le proprie azioni o obbligazioni convertibili o con warrants, o diritti di sottoscrizione di azioni di nuova emissione, warrants o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, inviando loro, nonché all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione per conoscenza, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando il nome del terzo offerente disposto all'acquisto e le relative condizioni. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione devono, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 1 del presente articolo, darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante e per conoscenza agli altri soci e all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione. In tale lettera dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare tutte le azioni, o tutti i warrants o diritti di opzione offerti in vendita. Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione avrà la facoltà di esercitare la prelazione sull'intero numero delle azioni, dei warrants o dei diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le azioni, i warrants o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società; il capitale della Società si riterrà costituito dal totale delle azioni della Società dedotte quelle poste in vendita nonché quelle appartenenti al socio alienante non poste in vendita. Fino a quando non viene formulata l'offerta di cui al precedente comma 1, e la stessa non risulta accettata, il terzo offerente non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, ai warrants o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la Società a soggetti diversi dagli altri soci.

ART. 7 - AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E OBBLIGAZIONI Le azioni sono nominative e indivisibili: ogni azione dà diritto ad un voto. Oltre alle azioni ordinarie, la società avrà facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La società può altresì emettere le speciali categorie di azioni previste...

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