Statuto spa amministrata da consiglio di amministrazione (facsimile 2)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alGennaio 2008

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@Titolo I denominazione - oggetto - sede - durata

ART. 1 - DENOMINAZIONE È costituita una società per azioni denominata ". . . S.p.a." Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

ART. 2 - SEDE La società ha sede in . . . Possono essere costituite o soppresse ovunque, anche all'estero sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici amministrativi e rappresentanze.

ART. 3 - OGGETTO La società ha per oggetto l'attività . . . Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie che saranno ritenute utili e necessarie per l'esplicazione dello scopo sociale, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio e potrà prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale. Essa potrà acquistare, vendere e permutare beni immobili e compiere tutte le operazioni relative ai medesimi inclusa la locazione finanziaria mobiliare ed immobiliare. Non potrà però compiere qualsiasi operazione inerente all'esercizio del credito e del risparmio, né qualsiasi operazione di raccolta dei depositi né ogni altra attività riservata per legge.

ART. 4 - DURATA La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

@Titolo II capitale

ART. 5 - CAPITALE Il capitale sociale è fissato in euro . . . (. . .) suddiviso in n. . . . (. . .) di azioni ordinarie del valore nominale di euro . . . (. . .) ciascuna.

ART. 6 - AUMENTO CAPITALE Il capitale della società può essere aumentato mediante conferimenti di denaro, di beni in natura e di crediti nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge. Il capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni. Page 629

ART. 7 - VERSAMENTI SULLE AZIONI I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e nei modi che verranno reputati convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse legale.

ART. 8 - AZIONI Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili salvo diversa disposizione di legge e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa qualora non ostino divieti di legge. Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ART. 9 - RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale salvo il disposto degli artt. 2327 e 2412 del c.c. anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la società abbia compartecipazione.

@Titolo III assemblea

ART. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione, con le modalità pre viste dalla legge, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 2364 del c.c. ovvero entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Le ragioni della dilazione sono riportate nella relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione. L'assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, nei casi previsti dall'art. 32 del presente statuto nonché negli altri casi previsti dalla legge. Le riunioni del l'assemblea possono essere convocate anche in località diverse dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 11 - DIRITTO DI VOTO. Ogni azione dà diritto ad un voto.

ART. 12 - CONVOCAZIONE Tanto per l'assemblea ordinaria, quanto per la straordinaria, la convocazione sarà fatta mediante avviso agli azionisti sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana o sul quotidiano ". . ." da inserirsi nei termini di legge. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e del luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, oltre all'elenco delle materie da sottoporre alle deliberazioni degli azionisti.

ART. 13 - DIRITTO DI INTERVENTO E DI RAPPRESENTANZA Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalle norme di legge e di statuto. Potranno intervenire in assemblea gli aventi...

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