Statuto sociale di spa unipersonale

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

Statuto sociale di spa unipersonale1

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STATUTO SOCIALE

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

  1. È costituita una società per azioni unipersonale denominata ". . . SpA", senza vincoli di rappresentazione grafica.

    ART. 2 - SEDE

  2. La società ha sede in . . . , via . . . n° . . . Osservate le disposizioni di legge potranno essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, direzioni, agenzie e dipendenze.

    ART. 3 - OGGETTO

  3. La società ha per oggetto la produzione ed il commercio del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico, dei materiali da costruzione in genere, dei relativi imballaggi, la ricerca e la coltivazione dei materiali di miniera e di cava, nonché lo svolgimento, diretto o indiretto, di attività nel settore impiantistico.

  4. Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità, la società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società od imprese di ogni tipo e forma; potrà acquisire, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, la titolarità e l'uso di diritti su beni immateriali, disponendone l'utilizzo a favore delle medesime società ed enti in cui partecipa; potrà promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione, l'utilizzo e lo sfruttamento dei risultati. La società potrà acquistare, vendere e collocare azioni, quote ed obbligazioni, nonché provvedere al finanziamento delle società ed enti in cui partecipa ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività, con la prestazione a favore delle stesse di idonei servizi, nel rispetto della normativa vigente. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, tutte le operazioni industriali, commerciali,Page 810 finanziarie, mobiliari, immobiliari, associative, compresa la costituzione di società, nonché l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni ed altre garanzie, reali comprese. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

    ART. 4 - DURATA

  5. La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre . . . (. . .) e potrà essere prorogata.

    TITOLO II CAPITALE SOCIALE

    ART. 5 - MISURA DEL CAPITALE

  6. Il capitale sociale è di euro (ammontare) rappresentato da (. . .) azioni del valore nominale di euro (. . .) ciascuna e viene interamente liberato mediante conferimento di euro (. . .). L'intero capitale sociale è stato versato presso (Banca) come risulta dalla ricevuta in data (data) che, in copia conforme all'originale, si allega sotto - -.

    ART. 6 - AZIONI DI RISPARMIO E RAPPRESENTANTE COMUNE

  7. Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai successivi articoli 24 e 27. La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

  8. In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni di risparmio, le stesse verranno convertite in azioni privilegiate, mantenendo i medesimi diritti patrimoniali, con caratteristiche e modalità da determinarsi con deliberazione dell'assemblea straordinaria entro tre mesi dall'esclusione dalla quotazione. In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie, il maggior dividendo rispetto alle azioni ordinarie spettante alle azioni di risparmio e di cui al successivo art. 24 sarà automaticamente incrementato in misura tale da risultare pari al . . .% del valore nominale. Al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

    ART. 7 - AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE - OBBLIGAZIONI - DELEGA AGLI AMMINISTRATORI

  9. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti. In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.

  10. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioniPage 811 di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni. Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del . . ., di aumentare, in una o più volte, il capitale fino a che esso raggiunga un ammontare di euro . . . (. . .), nonché di emettere, in una o più volte, obbligazioni, anche convertibili e/o con buoni di acquisto o di sottoscrizione, fino all'importo complessivo (comprensivo delle obbligazioni già emesse alla data della deliberazione dell'assemblea del (. . .) di euro . . . (. . .), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge.

  11. Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del . . . , di aumentare il capitale sociale di massimi euro . . . (. . .), con...

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