Statuto sociale di spa

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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STATUTO SOCIALE

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE OGGETTO - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

  1. È costituita una società per azioni denominata ". . . SpA".

    ART. 2 - SEDE

  2. La società ha sede in . . . , via . . . n° . . .

  3. Il domicilio degli azionisti relativamente a tutti i rapporti con la società è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

  4. In tutti gli atti, le fatture o altri documenti della società, la denominazione sociale dovrà essere integrata con l'indicazione del montante del capitale sociale precisando la parte liberata e l'indicazione che è soggetta alla altrui attività di direzione e coordinamento (in caso affermativo).

  5. La società non è soggetta alla altrui attività di direzione e coordinamento.

    ART. 3 - OGGETTO

  6. La società ha per oggetto . . .

  7. La società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Italia che all'estero a scopo di stabile investimento e non di collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci. La società non può sottoscrivere azioni proprie salvo quanto previsto dall'art. 2357 ter, comma secondo, accettare azioni proprie in garanzia nonché concedere prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni della società. La società può acquistare azioni proprie nei limiti e nelle previsioni degli artt. 2357 e 2357 bis c.c.

  8. La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fideiussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

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    I finanziamenti fatti in conseguenza del rapporto sociale a società sulle quali si esercita un'attività di direzione o coordinamento sono postergati nel rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari.

  9. La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società.

    ART. 4 - DURATA

  10. La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre . . . (. . .) e potrà essere prorogata.

    TITOLO II CAPITALE SOCIALE

    ART. 5 - MISURA DEL CAPITALE

  11. Il capitale sociale è fissato in Euro . . . (. . .) ed è diviso in azioni ai sensi dell'art. 2346 Codice civile dal valore nominale di Euro . . . cadauna.

  12. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

  13. Il consiglio di amministrazione . . . ha deliberato di aumentare, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile ". . .% . . . convertibile", il capitale sociale di un importo massimo ora residuo di euro . . . , mediante emissione, anche in più riprese, di un numero massimo ora residuo di . . . azioni ordinarie, da emettere esclusivamente in correlazione e nei limiti dell'esercizio del diritto di conversione riservato ai portatori delle obbligazioni del predetto prestito obbligazionario. La deliberazione di aumento del capitale è irrevocabile sino al compimento delle operazioni di conversione. La conversione dovrà essere attuata nei termini e secondo le modalità previste nel regolamento del prestito obbligazionario convertibile ". . .% . . . convertibile" approvato dallo stesso consiglio di amministrazione.

    ART. 6 - AZIONI DI RISPARMIO E RAPPRESENTANTE COMUNE

  14. Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai successivi articoli 24 e 27.

  15. La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

  16. In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni di risparmio, le stesse verranno convertite in azioni privilegiate, mantenendo i medesimi diritti patrimoniali, con caratteristiche e modalità da determinarsi con deliberazione dell'assemblea straordinaria entro tre mesi dall'esclusione dalla quotazione.

  17. In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie, il maggior dividendo rispetto alle azioni ordinarie spettante alle azioni di risparmio e di cui al successivo art. 24 sarà automaticamente incrementato in misura tale da risultare pari al . . .% del valore nominale. Al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio,Page 820 al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

    ART. 7 - AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE - OBBLIGAZIONI - DELEGA AGLI AMMINISTRATORI

  18. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

  19. In caso di...

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