Statuto spa con previsione di acconti sul dividendo

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alGennaio 2008

Page 591

@Titolo I denominazione - sede - oggetto - durata

ART. 1 - DENOMINAZIONE È costituita una società per azioni denominata ". . . S.p.a.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

ART. 2 - SEDE La società ha sede in . . ., via . . . n. . . .

Osservate le disposizioni di legge potranno essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, direzioni, agenzie e dipendenze.

ART. 3 - OGGETTO La società ha per oggetto la . . . Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità, la società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società od imprese di ogni tipo e forma; potrà acquisire, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, la titolarità e l'uso di diritti su beni immateriali, disponendone l'utilizzo a favore delle medesime società ed enti in cui partecipa; potrà promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione, l'utilizzo e lo sfruttamento dei risultati.

La società potrà acquistare, vendere e collocare azioni, quote ed obbligazioni, nonché provvedere al finanziamento delle società ed enti in cui partecipa ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività, con la prestazione a favore delle stesse di idonei servizi, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4 - DURATA La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaottantacinque (31 dicembre 2085) e potrà essere prorogata.

@Titolo II capitale sociale

ART. 5 - MISURA DEL CAPITALE Il capitale sociale è di euro . . . (. . .) suddiviso in numero . . . (. . .) azioni ordinarie ed in numero . . . (. . .) azioni di risparmio da euro . . . cadauna. Il consiglio di amministrazione dell' . . . ha deliberato di aumentare, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile " . . .% . . . convertibile", il capitale sociale di un importo massimo ora residuo di euro . . ., mediante emissione, anche in più riprese, di un numero massimo ora residuo di . . . azioni ordinarie, da emettere esclusivamente in correlazione e nei limiti dell'esercizio del diritto di conversione riservato ai portatori delle obbligazioni del predetto prestito obbligazionario. La deliberazione di aumento del capitale Page 592 è irrevocabile sino al compimento delle operazioni di conversione. La conversione dovrà essere attuata nei termini e secondo le modalità previste nel regolamento del prestito obbligazionario convertibile " . . .% . . . convertibile" approvato dallo stesso consiglio di amministrazione.

ART. 6 - AZIONI DI RISPARMIO E RAPPRESENTANTE COMUNE Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai successivi articoli 24 e 27. La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni di risparmio, le stesse verranno convertite in azioni privilegiate, mantenendo i medesimi diritti patrimoniali, con caratteristiche e modalità da determinarsi con deliberazione dell'assemblea straordinaria entro tre mesi dall'esclusione dalla quotazione.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie, il maggior dividendo rispetto alle azioni ordinarie spettante alle azioni di risparmio e di cui al successivo art. 24 sarà automaticamente incrementato in misura tale da risultare pari al . . .% del valore nominale. Al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

ART. 7 - AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE - OBBLIGAZIONI - DELEGA AGLI AMMINISTRATORI Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti. In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni. Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT