Lo statuto dell'imprenditore commerciale
Autore | A. Moretti |
Pagine | 59-70 |
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LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE
COMMERCIALE
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Lo statuto dell’imprenditore commerciale
Alcune disposizioni del codice civile e di numerose leggi speciali tro-
vano applicazione solo per l’imprenditore commerciale e non, invece,
per il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo.
L’insieme di queste disposizioni, applicabili solo agli imprenditori che
svolgono una delle attività elencate nell’art. 2195 c.c., viene comune-
mente definito come statuto dell’imprenditore commerciale.
I punti fondamentali di questo statuto riguardano:
- gli obblighi pubblicitari;
- l’obbligo di tenere le scritture contabili;
- la soggezione dell’imprenditore al fallimento e alle altre procedure
concorsuali.
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Il registro delle imprese
Il registro delle imprese costituisce un sistema di pubblicità le-
gale attraverso il quale i terzi possono conoscere i caratteri e la
struttura dell’impresa, nonché i fatti più significativi attinenti alla
vita della stessa, ed attraverso il quale, dunque, possono valutare
il grado di sicurezza e di affidabilità degli affari che intendono con-
cludere.
Al registro delle imprese faceva già riferimento il codice civile del
1942 all’art. 2188, ma lo stesso è stato effettivamente istituito solo
con la l. 29-12-1993, n. 580 (cui hanno dato attuazione il d.P.R. 7-12-
1995, n. 581 e poi il d.P.R. 16-9-1996, n. 559); la sua disciplina è stata
ulteriormente modificata con il d.P.R. 14-12-1999, n. 558.
Il registro è tenuto da un apposito Ufficio istituito presso la Camera di
Commercio, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente
del Tribunale del capoluogo di Provincia, ed è diviso in una sezio-
ne ordinaria e una sezione speciale. La tenuta, la conservazione e
la gestione di esso devono avvenire secondo tecniche informatiche,
Nozione
Istituzione
del registr o
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