Statuto di società consortile a responsabilità limitata per lo smaltimento rifiuti

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alGennaio 2008

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@Titolo I disposizioni generali

ART. 1 - DENOMINAZIONE È costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata di ". . . Società a responsabilità limitata" o, in forma abbreviata ". . . S.r.l.".

ART. 2 - DOMICILIO DEI SOCI Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica1.

ART. 3 - SEDE La sede del consorzio è fissata nel Comune di . . . Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in via . . ., n. . . .

Sono istituite sedi secondarie della società nei Comuni di . . ., . . . e . . . L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative, sia in

Italia che all'estero.

ART. 4 - OGGETTO Il Consorzio progetta, realizza e gestisce sistemi integrati per la raccolta anche differenziata, il trasporto, lo stoccaggio provvisorio e/o definitivo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Il Consorzio esplica le proprie attività nell'ambito dei territorio delimitato dal bacino di utenza previsto da leggi e regolamenti regionali. Il Consorzio promuove e realizza, altresì, direttamente o tramite terzi, attività di ricerca e sviluppo di tematiche ambientali avvalendosi di risorse regionali, nazionali e comunitarie con particolare riguardo all'innovazione tecnologica ed al recupero di energia e/o materiali. Il Consorzio potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fideiussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. Page 386

ART. 5 - DURATA DEL CONSORZIO La durata della società è indeterminata. Il socio che ai sensi dell'articolo 2473, 2 comma del c.c. intenda procedere al recesso dalla società è tenuto a comunicare la dichiarazione di recesso con un preavviso minimo di . . . (minimo sei mesi, massimo un anno).

ART. 6 - NUOVI CONSORZIATI Possono assumere la qualità di Consorziati: Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Comuni. I Comuni, le Comunità Montane ed i Consorzi di Comuni che intendono assumere la qualità di consorziati devono avanzare domanda scritta, indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve contenere: - la deliberazione dell'organo deliberante; - la sottoscrizione da parte dei legale rappresentante dell'Ente; - la dichiarazione di accettazione dello statuto dei Consorzio; - la dichiarazione di disponibilità a sottoscrivere una quota del fondo consortile non inferiore a euro. . . La deliberazione di ammissione è annotata nel "Libro dei Consorziati", dopo che il nuovo ammesso ha provveduto al pagamento della quota iniziale di partecipazione. L'ingresso dei nuovi consorziati comporterà l'aumento corrispondente del fondo consortile, che non potrà essere comunque incrementato di oltre il 25% di quello originario secondo valutazioni che saranno operate dall'assemblea.

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE Il capitale è fissato in euro . . . Il venticinque per cento (25%) del capitale sociale, pari a euro . . . è stato versato in data . . . presso l'agenzia n. . . . di . . . della banca . . ., così come risulta dalla ricevuta di deposito provvisorio che, in copia da me notaio certificata conforme in data odierna e annotata al n. . . . del mio repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ART. 8 - STRUMENTI DI DEBITO

  1. Con decisione dei soci assunta ai sensi dell'art. 2479 del c.c., il consorzio può...

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