Statuto di società consortile a responsabilità limitata energetica

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alGennaio 2008

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ART. 1 - DENOMINAZIONE È costituito una società consortile a responsabilità limitata denominata Consorzio Energetico ". . . S.r.l.".

ART. 2 - SEDE La sede del Consorzio è nel Comune di . . . e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie1.

ART. 3 - DOMICILIO DEI CONSORZIATI Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

ART. 4 - SCOPO E OGGETTO Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone mediante un'organizzazione comune a servizio dei consorziati di migliorarne la capacità e l'efficienza dei fattori produttivi. Il Consorzio ha per oggetto, l'esecuzione, lo svolgimento ed il coordinamento di attività relative alla produzione o autoproduzione, acquisto ed approvvigionamento sul libero mercato, nazionale o estero, in nome e per conto dei consorziati, e alla distribuzione, erogazione, e vendita e ripartizione fra i medesimi di ogni forma di energia, anche da fonti rinnovabili e assimilate, di prodotti energetici in genere, nonché di ogni altra utilità, bene o servizio, funzionali all'attività dell'impresa, inclusa la vendita o cessione a terzi di ogni forma di energia. In particolare il Consorzio, ha per oggetto lo svolgimento ed il coordinamento dell'attività d'impresa dei consorziati relativa all'approvvigionamento dell'energia elettrica in nome e per conto di aziende consorziate in qualità di cliente idoneo, nonché promuovere iniziative comunque finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico ovvero di altri prodotti energetici, utilità o servizi in favore dei consorziati ed a tali fini, anche promuovere la costituzione o partecipazione ad Enti di qualsivoglia genere o specie, aventi per oggetto la realizzazione di tali attività ed iniziative. Rientrano inoltre nell'oggetto consortile, la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai consorziati nelle materie attinenti, relative e connesse all'oggetto sociale ed in particolare all'impiego di fonti o prodotti energetici o alla fruizione di altre utilità o servizi per i consorziati stessi. Il Consorzio potrà compiere ogni altra attività e rendere ogni altro servizio ai consorziati, strumentale al raggiungimento dei suoi scopi. Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (in modo prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente per la realizzazione Page 375 dell'oggetto sociale), mobiliari ed immobiliari ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile ed assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni occasionali in altri Enti o Società od Imprese aventi oggetto analogo, affine e connesso al proprio, nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto consortile. Il consorzio può inoltre richiedere, a garanzia delle obbligazioni che potrà assumere verso terzi per conto degli associati il rilascio di fideiussione bancaria o polizze fideiussorie. Il consorzio può assumere e concedere garanzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Il consorzio può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

ART. 5 - DURATA La durata del consorzio è stabilita fino al . . . Essa potrà essere prorogata o ridotta con decisione dei soci. Il consorzio verrà sciolto anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'articolo 2484 del c.c.

ART. 6 - CONSORZIATI Possono essere soci del Consorzio le imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizio ed agricole, nonché gli Enti pubblici e privati che abbiano interesse al perseguimento degli scopi statutari. Oltre a quelli che lo hanno costituito possono far parte del Consorzio le imprese che soddisfino alle condizioni di cui al precedente comma e che non abbiano in corso procedure concorsuali. L'ammissione dei nuovi soci dovrà essere effettuata mediante istanza scritta al Consiglio di amministrazione che previo esame dell'istanza stessa e dei documenti a corredo, valuterà la richiesta di ammissione con decisione insindacabile e provvederà comunque a comunicarla al soggetto richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la specifica indicazione della data di...

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