Statuto di società consortile a responsabilità limitata (Art. 2615 ter c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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@Titolo I. Denominazione - sede - durata - oggetto - soci

@Art. 1 - Denominazione

  1. È costituita una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione ". . . Società consortile a responsabilità limitata".

    @Art. 2 - Sede

  2. La società ha sede legale in. . ., all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.

  3. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

  4. Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

    @Art. 3 - Durata

  5. La durata della Società è fissata fino al . . . ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

    @Art. 4 - Oggetto

  6. La Società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto la promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale tramite la realizzazione delle seguenti atti vità:

    1. servizi di informazione e assistenza turistica;

    2. iniziative di marketing turistico;

    3. iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico dell'ambito di riferimento;

    4. intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti trentini.

    Le attività sopra menzionate alla lettera d) potranno essere svolte anche in via indiretta.

  7. La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, con pacchetti turistici anche con altre località trentine o con località fuori provincia, con attività nel campo del tempo libero, dello sport, della formazione, del commercio, della cultura e dello spettacolo e dei servizi in genere. Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare), nonché compiere operazioni finanziarie unicamente alPage 908 fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle attività per legge riservate.

    @Art. 5 - Partecipazioni della società

  8. La Società può partecipare a cooperative, consorzi, Società di capitali e ad associazioni, organismi, istituzioni ed Enti pubblici o privati, purché dotati di personalità giuridica che abbiano finalità che possano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari, nel rispetto dei limiti di legge.

    @Art. 6 - Soci

  9. Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche che dimostrino un interesse alla promozione turistica di . . . , ivi inclusi enti pubblici. Possono altresì partecipare al Consorzio la Camera di Commercio, gli enti fieristici, le associazioni sportive o culturali, le associazioni di categoria, la cui attività concorra al raggiungimento degli scopi sociali.

    @Art. 7 - Domicilio dei soci

  10. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

  11. È onere dei soci comunicare alla società, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

    @Art. 8 - Ammissione nuovi soci

  12. L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'art. 6 e che verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine l'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda, inoltre, deve contenere le seguenti indicazioni e deve essere corredata della documentazione sotto indicata: nel caso di persone fisiche:

    1. il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, se titolare di partita IVA il relativo numero e l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio;

    2. indicazione della sua prevalente attività di lavoro;

    3. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

    4. la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

    5. la sottoscrizione della domanda;

    6. fotocopia di un documento di identità; nel caso di persone giuridiche:

    7. la ragione sociale o la denominazione e la sede, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio Codice fiscale e partita IVA;

    8. la composizione del Consiglio di amministrazione e dell'eventuale collegio sindacale;

    9. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;

    10. l'indicazione del nome, cognome, residenza e luogo e data di nascita, codice fiscale del legale rappresentante;

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    11. il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione degli obblighi conseguenti all'accoglimento della stessa;

    12. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

    13. la domanda deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza dell'ente richiedente; nel caso di enti pubblici:

    14. la denominazione e la sede;

    15. il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione degli obblighi conseguenti all'accoglimento della stessa;

    16. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

    17. la domanda deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza dell'ente richiedente.

  13. Con la domanda l'aspirante socio assume l'impegno di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni, regolamenti e programmi adottati in conformità di esso.

  14. Ai fini dell'adesione di nuovi soci, qualora siano pervenute richieste da parte di terzi di sottoscrivere quote della società, in sede di esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 c.c., costituisce interesse primario della società garantire la massima adesione di tutti i soggetti che intendono essere coinvolti nella promozione turistica dell'ambito.

    @Titolo II. Capitale - partecipazioni - titoli di debito

    @Art. 9 - Capitale

  15. Il capitale sociale è di euro . . .(. . .) ed è diviso in quote del valore minimo di euro . . .(. . . . . . ).

  16. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

  17. In caso di aumento del capitale sociale...

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