Statuto spa con società amministrata da amministratore unico

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alGennaio 2008

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@Titolo I costituzione - denominazione - sede e durata

ART. 1 - COSTITUZIONE Il presente statuto disciplina la " . . . S.p.a. "

ART. 2 - SEDE La società ha sede legale in . . .

ART. 3 - DURATA La durata della società è stabilita al . . . e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

@Titolo II oggetto

ART. 4 - OGGETTO La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività . . . La società può esplicare attività e compiere operazioni inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante partecipazioni in società o enti.

@Titolo III capitale azioni

ART. 5 - CAPITALE E AZIONI Il capitale sociale è di euro . . . (. . .), rappresentato da n. . . . di azioni ordinarie del valore nominale di euro . . . (. . .) ciascuna. Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli azionari.

@Titolo IV assemblea

ART. 6 - ASSEMBLEA, ORDINARIA E STRAORDINARIA L'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

ART. 7 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garanti scano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, ovvero, in caso di urgenza, almeno otto giorni prima dell'assemblea. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea totalitaria si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'or- Page 578 gano di controllo. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria viene convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate nel comune ove ha sede la società. Le assemblee ordinarie e straordinarie possono essere tenute anche per tele- videoconferenza purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, specificando, a cura della società, i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della riunione, dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8 - QUORUM COSTITUTIVO L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima convocazione che nelle successive, si costituisce e delibera validamente con la presenza e le maggioranze di legge.

ART. 9 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

ART. 10 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal presidente...

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