LEGGE STATUTARIA REGIONALE 17 aprile 2012, n. 1 - Statuto del Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 30 del 17 aprile 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge statutaria:

Art. 1 La Regione del Veneto 1. Il Veneto e' Regione autonoma, secondo il presente statuto, in armonia con la Costituzione della Repubblica e con i principi dell'ordinamento dell'Unione europea.

  1. Il Veneto e' costituito dal popolo veneto e dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

  2. Venezia, citta' metropolitana, e' il capoluogo del Veneto.

  3. La Regione e' rappresentata dalla bandiera, dal gonfalone e dallo stemma stabiliti con legge regionale.

  4. Il Veneto, consapevole della storia comune, mantiene i legami con i veneti nel mondo, favorendo la continuita' di rapporto e di pensiero e valorizzando gli scambi e i legami con i paesi nei quali vivono.

    Art. 2 Autogoverno del popolo Veneto 1. L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia.

  5. La Regione salvaguarda e promuove l'identita' storica del popolo e della civilta' veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunita'. Riconosce e tutela le minoranze presenti nel proprio territorio.

    Art. 3 Autonomia della Regione del Veneto e degli enti locali 1. L'autonomia della Regione si esprime nell'esercizio della potesta' legislativa, regolamentare e amministrativa e nella piena attuazione della autonomia finanziaria riconosciuta dalla Costituzione.

  6. La Regione riconosce, promuove e garantisce l'autonomia degli enti locali nelle sue diverse manifestazioni.

  7. La Regione persegue l'estensione in senso federale delle competenze legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie nelle forme previste dalla Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione.

    Art. 4 La Regione del Veneto e l'Unione europea 1. La Regione del Veneto opera per la piena affermazione istituzionale, politica e sociale dell'Unione europea.

    Art. 5 Principi fondamentali 1. La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le liberta' fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale.

  8. La Regione persegue le migliori condizioni di vita della Comunita' veneta, l'affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.

  9. La Regione riconosce e valorizza il principio di sussidiarieta', sancito nell'art. 118 della Costituzione, realizzando le condizioni affinche' l'intervento pubblico non sia sostitutivo della libera capacita' di autorganizzazione delle persone e delle aggregazioni sociali e si svolga nel rispetto dell'identita' e dell'autonomia di ogni soggetto.

  10. La Regione promuove forme di collaborazione con soggetti privati al fine di realizzare interventi ed attivita' di interesse generale della collettivita'. Riconosce e favorisce il ruolo del volontariato.

  11. La Regione, ispirandosi ai principi di civilta' cristiana e alle tradizioni di laicita' e di liberta' di scienza e pensiero, informa la propria azione ai principi di eguaglianza e di solidarieta' nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza, cultura e religione; promuove la partecipazione e l'integrazione di ogni persona nei diritti e nei doveri, contrastando pregiudizi e discriminazioni; opera per la realizzazione di una comunita' accogliente e solidale.

  12. La Regione e' impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei suoi abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita sociale ed economica della comunita'; opera a favore di tutti coloro che, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalita', possiedono un particolare legame con il territorio, garantendo comunque ai minori i medesimi diritti.

  13. La Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli.

    Art. 6 Diritti e obiettivi delle politiche regionali 1. La Regione, informando la propria azione al principio di responsabilita' nei confronti delle generazioni future:

    1. garantisce e valorizza il diritto alla vita;

    2. riconosce e valorizza lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia; attiva politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro ed adegua l'erogazione dei servizi alla composizione del nucleo familiare;

    3. riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parita' tra uomo e donna;

    4. opera per garantire e rendere effettivo il diritto all'istruzione ed alla formazione permanente;

    5. riconosce la centralita' e l'autonomia dell'universita' e valorizza la ricerca, quali strumenti decisivi per la competitivita' del sistema economico e per il miglioramento della qualita' della vita dei cittadini; a tal fine dispone specifici finanziamenti ad universita' ed enti di ricerca;

    6. favorisce il piu' ampio pluralismo dei mezzi di informazione, anche a carattere locale, come presupposto per l'esercizio della democrazia;

    7. promuove le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalita' e contrastando ogni forma di degrado urbano e sociale;

    8. riconosce e valorizza la funzione sociale del lavoro e dell'impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunita'; opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro, perseguendo una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, e promuovendo la formazione e la riqualificazione professionale; tutela il lavoro in tutte le sue forme;

    9. opera per eliminare gli squilibri tra territori, settori, persone e gruppi;

    10. valorizza l'imprenditorialita' e l'iniziativa economica individuale e collettiva; opera per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di trasparenza nel mercato;

      favorisce le forme di cooperazione e, in particolare, quella a mutualita' prevalente e sociale;

    11. assicura il diritto alla salute e all'assistenza, tramite un sistema di servizi sanitari e sociali universalistico, accessibile ed equo;

    12. ispira il proprio ordinamento legislativo e amministrativo alla tutela e protezione della maternita', dell'infanzia e dell'adolescenza, garantendo, in particolare, i diritti alla famiglia, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;

    13. attiva politiche di promozione alla vita attiva e di assistenza a favore della popolazione anziana, in particolare nelle condizioni di non autosufficienza;

    14. opera per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilita', anche sostenendo progetti di vita indipendente.

      Art. 7 Principio di responsabilita' 1. L'attivita' della Regione si svolge nel pieno rispetto del principio di responsabilita' nell'uso delle risorse umane, naturali e finanziarie.

  14. In conformita' alla Costituzione, ad ogni nuova spesa la Regione e gli enti locali fanno fronte con una riduzione di altra spesa o con una nuova entrata attuale ed effettiva.

    Art. 8 Patrimonio culturale e ambientale 1. Il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilita' nei confronti delle generazioni future, opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell'ambiente, attraverso un governo del territorio volto a tutelare l'aria, la terra, l'acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni.

  15. La disponibilita' e l'accesso all'acqua potabile, nonche' all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti universali. La Regione garantisce a ciascun individuo il diritto al minimo vitale giornaliero d'acqua quale diritto alla vita.

  16. La Regione, consapevole dell'inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo.

  17. La Regione tutela e valorizza gli aspetti tipici e caratteristici dell'ambiente e delle produzioni venete.

  18. La Regione tutela il paesaggio e riconosce l'importanza delle attivita' rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualita' della vita, della tutela della biodiversita', della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio.

  19. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualita' dell'ambiente, sui rischi per la salute e su ogni altra situazione di criticita' che si manifesti sul suo territorio.

    Art. 9 Partecipazione 1. La Regione promuove la partecipazione ai processi di determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative da parte dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni che perseguono la tutela di interessi generali.

  20. La Regione, allo scopo di rendere effettiva la partecipazione, assicura il diritto di accesso e un'informazione ampia, diffusa, pluralista e neutrale in ordine alla propria attivita'.

    Art. 10 Principio di libera iniziativa economica 1. La Regione riconosce la libera iniziativa economica, individuale e collettiva e favorisce lo svolgimento dell'iniziativa privata con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

    Art. 11 Funzioni amministrative e autonomie locali 1. Il comune rappresenta la comunita' territoriale fondamentale e ne cura gli interessi.

  21. La Regione informa la propria attivita' al principio di responsabilita' politica ed amministrativa dei diversi livelli di governo locale nonche' al rispetto e alla valorizzazione dell'autonomia dei comuni, delle loro unioni, delle province, delle citta' metropolitane cosi' come riconosciute dalla Costituzione, attribuendo le funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicita', in modo da evitare duplicazioni e...

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