PROVVEDIMENTO 12 luglio 2011 - Modifiche al provvedimento del 16 dicembre 2009, recante disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l''estero. (11A10190)

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, "Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005";

Viste, in particolare, le disposizioni dell'art. 11, comma 1, ai sensi delle quali la Banca d'Italia, per finalita' statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalita' per la trasmissione di dati e notizie necessari cui sono tenuti gli operatori residenti in Italia;

Visto quanto disposto dal medesimo art. 11, comma 2, in base al quale ferme le disposizioni contenute in leggi speciali, per le finalita' statistiche di cui al richiamato comma 1 la Banca d'Italia puo' chiedere alle banche e agli altri intermediari finanziari notizie e dati relativi alla propria attivita', stabilendo altresi' con proprio provvedimento termini e modalita' per la trasmissione delle informazioni;

Visto il comma 6 dello stesso articolo, che prevede la procedura di irrogazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al cennato comma 1;

Visto il comma 7 del richiamato articolo, secondo cui, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al cennato comma 2, le previste sanzioni amministrative pecuniarie si applicano secondo la procedura di cui all'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario);

Vista la Direttiva (CE) n. 64/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e, in particolare, l'articolo 4, numero 13 che definisce il servizio di "rimessa di denaro"e l'allegato, che include il servizio di "rimessa di denaro" fra i servizi di pagamento;

Visto l'art. 114-sexies del Testo unico bancario, inserito dall'art. 33 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.11, che definisce i soggetti abilitati alla prestazione di servizi di pagamento;

Visti gli artt. 133, comma 1, lettera l) e 135, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 che prevede la competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, per le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti d'impiego privatizzati;

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