Lo stat o di malattia personale ed i suoi vari profili di rilevanza giuridica: è ancora possibile l'elaborazione di una nozione unitaria?

AutoreFrancesco Paolo Garzone
Pagine83-86
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giur
Rivista penale 1/2015
MERITO
vocato nella L. e nella nipotina un vero e proprio stato di
shock, ma solo un semplice spavento, inidoneo ad essere
ricondotto al concetto di lesione. Dal reato di cui all’art.
590 c.p. l’imputato deve, pertanto, essere mandato assolto
perché il fatto non sussiste, con conseguente eliminazione
per la minore, S.O., delle statuizioni civili.
2. Quanto al motivo di gravame concernente la ridu-
zione della pena, osserva la Corte che la difesa non ha ad-
dotto alcun elemento, di fatto o giuridico, a supporto della
richiesta di ulteriore riduzione della pena e di concessione
del benef‌icio della sospensione condizionale della pena.
Non solo, infatti, lo S. si è reso responsabile di una serie
di condotte illecite poste in essere per alcuni anni, ves-
sando la persona offesa senza soluzione di continuità, ma
non risulta neppure che abbia adottato, successivamente
ai fatti per i quali è processo, comportamenti signif‌icativi
di resipiscenza, sicché non appare formulabile, anche a
giudizio di questa Corte, un giudizio prognostico favorevo-
le circa la futura astensione dell’imputato dalla commis-
sione di ulteriori condotte delittuose.
La determinazione della pena base in misura appena
superiore al minimo edittale appare, pertanto, del tutto
giustif‌icata e proporzionata alla complessiva gravita dei
fatti. A seguito della pronuncia di assoluzione per uno dei
reati posti in continuazione, la pena deve pertanto essere
rideterminata nei seguenti termini:
- pena base per il reato di cui all’articolo 635 c.p.: mesi
uno di reclusione;
- riduzione di 1/3 per il riconoscimento delle circostan-
ze attenuanti generiche:
giorni 20 di reclusione;
+ aumento di giorni 10 di reclusione ai sensi dell’arti-
colo 81 cpv. c.p. in relazione al reato di ingiuria: mesi 1 di
reclusione.
Devono essere confermate le statuizioni civili in favore
della parte civile M.A.L., in favore della quale devono al-
tresì essere liquidate le spese relative al presente grado
di giudizio, determinate in complessivi euro 1200 oltre
accessori come per legge.
Tenuto conto del carico di lavoro complessivo di questo
Uff‌icio e della necessità di dover def‌inire altri processi a
carico di imputati detenuti, non è possibile procedere alla
motivazione contestuale della sentenza, che, ai sensi del-
l’art. 544 c.p.p., verrà depositata nel termine di giorni 45.
Lo STATo dI mALATTIA
PERSoNALE Ed I SuoI VARI
PRofILI dI RILEVANzA
gIuRIdIcA: è ANcoRA
PoSSIbILE L’ELAboRAzIoNE
dI uNA NozIoNE uNITARIA?
di Francesco Paolo Garzone
SOMMARIO
1. Introduzione al contrasto giurisprudenziale in materia. 2.
Alcuni prof‌ili di rilevanza giuridica dello stato di malattia: la
Legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, la nozione
di danno biologico risarcibile nella sentenza 184/1986 della
Corte Costituzionale, l’art. 139 Cod. ass. dopo la Legge n.
27/2012.
1. Introduzione al contrasto giurisprudenziale in ma-
teria
Il principio affermato con la sentenza in commento
propone una nozione restrittiva di “malattia”, intesa quale
“riduzione apprezzabile di funzionalità alla quale può an-
che non corrispondere una lesione anatomica. Ne deriva
che non costituiscono “malattia” e quindi non possono inte-
grare il reato di lesioni personali le alterazioni anatomiche
alle quali non si accompagni una riduzione apprezzabile
della funzionalità (nel caso di specie la diagnosi era stata
di “eretismo psichico reattivo”). La malattia giuridica-
mente rilevante cui fa riferimento l’art. 590 (ma analoghe
considerazioni valgono per l’art. 582 c.p.) non comprende,
quindi, tutte le alterazioni di natura anatomica, ma solo
quelle da cui vi sia una limitazione funzionale o un signi-
f‌icativo processo patologico o una compromissione, anche
non def‌initiva ma signif‌icativa, di funzioni dell’organismo”.
Tale nozione non è univocamente condivisa.
È curioso e, allo stesso tempo, signif‌icativo notare, in-
fatti, come il Tribunale della stessa città abbia espresso sul
punto un diverso orientamento: con sentenza depositata
soltanto qualche mese prima di quella in commento, “pas-
sando ad analizzare la fattispecie contestata”, ha invero os-
servato, “sotto il prof‌ilo della lesione contestata in rubrica,
consistente in uno “stato di agitazione reattiva”, che la
Suprema Corte, partendo dal presupposto che il delitto di
lesioni personali volontarie costituisce un delitto di evento
a forma libera, f‌inanche omissiva, ha sottolineato, in un ar-
resto giurisprudenziale non recente, che esso può essere
commesso con qualunque mezzo idoneo e anche con una
condotta priva di violenza f‌isica, viceversa necessaria, nei
termini di una violenta manomissione dell’altrui persona
f‌isica, per integrare il reato di percosse di cui all’art. 581
c.p.. Partendo dalle suddette premesse ha, pertanto, evi-
denziato che conf‌igura il reato di lesioni una condotta, pur
sostanziatasi in un’aggressione soltanto verbale, per effetto
della quale la persona offesa aveva subito un disturbo della
sfera psichica nella forma dello “stato ansioso”, disturbo
che la Corte ha ritenuto rientrare nella nozione di “malattia
nella mente” presa in considerazione dall’art. 582 c.p. (cfr.
Cass. pen., sez. V, 22 giugno 2006, n. 25033)” (Trib. Taranto,
28 novembre 2013 – 8 gennaio 2014, n. 51).

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