DECRETO 2 Novembre 2007 - Riparto tra le regioni e province autonome dello stanziamento di euro 27.000.000,00 per il potenziamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL DIRETTORE GENERALE

del mercato del lavoro

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;

Visto in particolare l'art. 2 del sopra citato decreto legislativo n. 469 che conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro;

Visto l'art. 1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stanzia, per l'esercizio finanziario 2007, l'ammontare di euro 27.000.000,00 a carico del Fondo dell'occupazione per le finalita' di cui all'art. 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);

Ritenuto di calcolare il riparto tra le regioni e le province autonome, su base provinciale, tenendo conto del numero delle persone in cerca di lavoro, con il calcolo del 60% dello stanziamento, e, per il restante 40%, dei residenti di eta' superiore ai 15 anni, in quanto principali fruitori delle azioni avviate dai servizi per l'impiego;

Considerato che la Regione siciliana ha realizzato il processo di decentramento istituzionale di compiti e funzioni ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto della regione stessa ma che l'organizzazione interna non consente alle province regionali di acquisire direttamente le risorse da erogare;

Tenuto conto dei dati pubblicati sull'annuario ISTAT "Forze di lavoro - media 2005", tav. 2.1 dai quali risulta il numero delle persone in cerca di lavoro ed il numero della popolazione residente di eta' superiore ai 15 anni, calcolati su base provinciale;

Visto che la rilevazione di cui ai suddetti dati statistici non riporta la situazione relativa alle nuove province della regione Sardegna di recente istituzione: Carbonia-Iglesias, Medio-Campidano, Ogliastria e Olbia-Tempio;

Ritenuto pertanto necessario prevedere, per l'annualita 2007, un importo forfetario pari a euro 400.000,00 complessive, da ripartire in parti uguali, tra le suddette Province di recente istituzione;

Visto altresi' il decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 18 aprile 2006, recante la nuova disciplina del collocamento della gente di mare a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 297/2002, in base al quale vengono ridefinite le procedure di tale tipologia di collocamento e nel contempo gli Uffici di...

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