DELIBERAZIONE 18 dicembre 2006 - Disposizioni in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 294/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 dicembre 2006;

Visti:

la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;

la deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 40/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);

la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 70/04;

la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/04);

la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/04);

la deliberazione dell'Autorita' 27 luglio 2005, n. 158/05 (di seguito: deliberazione n. 158/05);

la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05 (di seguito: deliberazione n. 203/05);

la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2005, n. 279/05 (di seguito: deliberazione n. 279/05);

la deliberazione dell'Autorita' 27 aprile 2006, n. 87/06 (di seguito: deliberazione n. 87/06);

la deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: deliberazione n. 108/06);

il documento per la consultazione 30 maggio 2006, Atto n. 13/06, intitolato «Standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di gas naturale» (di seguito: primo documento per la consultazione);

il documento per la consultazione 26 settembre 2006, atto n. 28/06, intitolato «Standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di gas naturale - Seconda consultazione - Proposte finali» (di seguito: secondo documento per la consultazione);

Considerato che:

l'art. 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorita' controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresi' i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio;

l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorita' emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali e specifici di qualita';

la separazione societaria dell'attivita' di distribuzione da quella di vendita del gas comporta l'esistenza di flussi di informazioni tra i distributori ed i venditori strumentali sia all'effettuazione delle prestazioni di cui alla deliberazione n. 168/04 richieste dai clienti finali sia alla sostituzione del venditore nella fornitura di gas, flussi caratterizzati da modalita' di trasmissione e ricezione delle informazioni differenti e tali da rendere difficoltosa l'apertura del mercato del gas;

la deliberazione n. 87/06 che modifica ed integra la deliberazione n. 40/04 in tema di accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza del gas, individua all'art. 16, comma 7, la sequenza ed i principali contenuti delle comunicazioni tra distributori e venditori di gas naturale ai fini dell'attivazione della fornitura di gas;

la deliberazione n. 138/04 disciplina tra l'altro i casi di sostituzione del venditore nella fornitura di gas a clienti finali mediante regole per l'accesso alla rete e per la rilevazione dei prelievi presso i punti di riconsegna interessati dalla sostituzione del venditore;

la deliberazione n. 138/04 e' stata modificata dalla deliberazione n. 108/06, che ha approvato il «Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas» (di seguito: CRGD);

la deliberazione n. 168/04 definisce in tema di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita del gas livelli specifici e generali di qualita' e prevede indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' con riferimento alle richieste di prestazioni da parte dei clienti finali;

al fine di assicurare il sostanziale rispetto della deliberazione n. 168/04, di favorire l'apertura del mercato del gas e di ridurre le inefficienze del sistema, la deliberazione n. 158/05 ha modificato la deliberazione n. 168/04 tra l'altro mediante l'aggiunta dell'art. 34, comma 5, che prevede che «entro il 31 ottobre 2005 le associazioni di...

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