LEGGE REGIONALE 9 marzo 2011, n. 9 - Istituzione dell'ufficio stampa per le attivita' di informazione del consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attivita' di informazione del consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attivita' di informazione del consiglio regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscane n. 11 dell'11 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1

Istituzione 1. Per lo svolgimento delle attivita' di informazione del consiglio regionale, e' istituita, all'interno del segretariato generale del consiglio regionale, una specifica struttura denominata ufficio stampa, ai sensi degli articoli 6 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

Art. 2

Funzioni 1. L'ufficio stampa svolge le seguenti funzioni:

  1. cura dei rapporti con i mezzi di informazione;

  2. diffusione delle informazioni sulle attivita' del consiglio regionale, delle commissioni, degli organi consiliari, degli organismi istituiti presso il consiglio regionale e sulle iniziative istituzionali promosse o partecipate dallo stesso consiglio;

  3. redazione di comunicati stampa, elaborazione di prodotti editoriali, cartacei e informatizzati, anche a supporto delle attivita' di comunicazione integrata e della comunicazione all'interno dell'ente o da inserire in notiziari radiofonici o televisivi.

    1. L'ufficio stampa non puo' svolgere attivita' di informazione a favore di enti pubblici o altri soggetti esterni.

      Art. 3

      Organizzazione 1. L'ufficio stampa del consiglio regionale e' costituito da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti.

    2. Ai giornalisti dell'ufficio stampa si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, ivi comprese le disposizioni in materia di aspettativa, lavoro a tempo parziale ed ogni altro istituto ivi regolato. Ad essi non si applicano i corrispondenti istituti disciplinati dal contratto nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali.

    3. L'ufficio stampa e' diretto da un capo ufficio stampa iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti, che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 150/2000, assume la qualifica di capo ufficio stampa.

    4. Le attivita' di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile sono svolte da personale appartenente al segretariato generale del consiglio regionale, la cui dotazione organica e' stabilita con atto dell'ufficio di presidenza.

      Art. 4

      Capo ufficio stampa 1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale attribuisce, per la durata massima della legislatura, l'incarico di capo ufficio stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3, della legge n. 150/2000, ad un giornalista professionista dell'ufficio stampa con qualifica di caposervizio oppure tra i dirigenti del consiglio regionale iscritti all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti.

    5. All'inizio...

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