Il reato di stalking o atti persecutori ex art. 612 Bis c.p. Brevi note

AutoreAngelo Luini
Pagine939-940

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Il nuovo articolo 612 bis del codice penale detta disposizioni in materia di atti persecutori1.

La norma prevede che, fatto salvo la commissione di reato più grave, chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Ad una prima lettura l’articolo appare contorto e confuso; solo l’analisi interpretativa offre modo di chiarire il significato intrinseco della fattispecie, nella sua portata generale.

È il caso di procedere per gradi ed in modo didascalico.

@1. La reiterazione della condotta

– Elemento cardine della condotta punita dall’articolo 612 bis c.p. è la reiterazione delle minacce e delle molestie nei confronti della vittima.

D’altro canto il reato di molestia o disturbo alle persone, pur non essendo per sua natura necessariamente abituale, in quanto può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, può però assumere tale forma, incompatibile con la continuazione, allorché non sia stata tanto la modalità delle condotte poste in essere, quanto la loro reiterazione assillante2.

La nuova norma di fatto nulla innova in ordine alle condotte punite con gli articoli 612 c.p. e con l’articolo 660 c.p., aggravando però la pena per il responsabile della condotta.

Una sanzione più grave mirata a prevenire le pericolose derive che spesso sono l’epilogo di reati ben più gravi.

@2. Causazione di un perdurante stato di ansia

– L’articolo 612 bis c.p. prevede tre precisi elementi costitutivi.

Esattamente la condotta tipica del reo, la reiterazione di tale condotta e l’insorgere di un particolare stato d’animo di ansia e di paura nei confronti della vittima.

La condotta, quindi, oltre che essere reiterata deve creare disagio psichico.

La norma però non indica con esattezza i contorni e le dimensioni del prospettato disagio psichico, vista la indeterminatezza della previsione normativa.

A questo punto è evidente che lo stato d’ansia non può essere «catalogato» tra le sole forme morbose patologiche, clinicamente ascrivibili ad uno stato di tensione nervosa grave e perdurante, tale da rendere difficoltosi tutti gli atti della vita quotidiana.

Lo stato d’ansia determinato...

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