Stalking condominiale

AutoreAngelo Luini
Pagine277-278
277
dott
Arch. loc. e cond. 3/2013
DOTTRINA
STALKING CONDOMINIALE
di Angelo Luini
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La reiterazione. 3. Lo stato d’ansia nella
collettività. 4. La querela e l’ammonimento del questore. 5.
Conclusione.
1. Premessa
Le norme sullo stalking sono state ultimamente appli-
cate in occasione di eventi che solo per via interpretativa
possono essere ricondotte all’ipotesi di molestia seriale,
così come contenute nella norma ex articolo 612 bis del
codice penale.
Infatti, alcuni giudici di merito, davanti a comporta-
menti di continuata molestia da parte di un condomino
nei confronti di altri condòmini, hanno posto in essere
le cautele di allontanamento del condomino molesto dal
luogo di residenza.
Equiparando la persistenza dell’azione molesta in-
trapresa da un singolo nei confronti di una collettività
all’azione personale, intrapresa nei confronti di una sola
determinata persona.
Viene introdotta una variante nei confronti del sogget-
to passivo ed offeso dal reato.
Non è più una posizione individuale che viene tutelata
dalla norma dell’articolo 612 bis, ma diventa una tutela
plurima in presenza di più soggetti che risulterebbero offe-
si dal comportamento doloso del molestatore seriale (1).
Ricordiamo che l’articolo 612 bis c.p. punisce chiunque,
con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo
da cagionare un perdurante stato d’ansia o di paura.
2. La reiterazione
L’estensione della responsabilità penale nei confronti
di una collettività di persone deve quindi tener conto non
solo del comportamento di per se stesso molesto nei con-
fronti della collettività, ma anche della effettiva volontà di
agire con l’intento di molestare l’intera collettività e non
solo una persona sola e ben individuata.
Il responsabile del reato deve, quindi, pref‌iggersi, con
la sua azione dolosa, la volontà di molestare una intera col-
lettività, ponendosi come obiettivo non solo di consumare
il reato nei confronti della vittima bersaglio, ma anche
nei confronti di tutti coloro che dimorano e condividono
l’abitazione della vittima.
Ovviamente, le condotte poste in essere dal responsabi-
le devono esse reiterate.
Dalla parte delle vittime vi deve essere un perdurante e
reiterato stato di ansia o di paura, anche se tale da condur-
re al mutamento delle proprie abitudini di vita (2).
3. Lo stato d’ansia nella collettività
Dalle considerazioni che precedono emerge chiara-
mente che i comportamenti del responsabile di atti mo-
lesti e persecutori nei confronti della collettività devono
essere indirizzati a creare uno stato di ansia e di paura nei
confronti di tutta la collettività medesima.
È fuori quindi dall’applicazione della norma contenuta
nell’articolo 612 bis c.p. chi pensa di utilizzare tale norma
punitiva per sanzionare comportamenti di inciviltà con-
dominiale.
Ad esempio i comportamenti di coloro usi tenere a
volume alto il televisore, camminare in casa con scarpe
rumorose o non impedire ai bambini di schiamazzare e
urlare di buon mattino o a notte tarda.
Sono tutte ipotesi esemplif‌icative di comportamenti
che di certo non creano ne ansia né paura ma solo disagio
e irritazione.
Oltre a ciò perché ricorra il reato ex art. 612 bis c.p.
occorre un rapporto tra soggetto agente e soggetti passivi,
caratterizzato da comportamenti invasi e diretti nei con-
fronti di tutti i soggetti passivi.
Soggetti che specularmente versano in una condizione
di turbamento psicologico tale da creare uno stato di ansia
e paura creato senza che sussistano motivi di particolare
attrito nei confronti dei soggetti passivi, estranei ai rap-
porti di persecuzione messi in atto dall’agente nei con-
fronti della propria vittima.
È quindi da escludere la conf‌igurabilità del reato di
stalking nell’ipotesi di condotta presuntivamente vessato-
ria e/o offensiva quando non vi sia la certezza della volon-
tarietà dell’agente di ingenerare paura ed ansia a tutta la
comunità condominiale.
La ragione di tale esclusione sta nel difetto della
condizione di soggezione e di timore, anche di natura
meramente psicologica, del soggetto passivo nei confronti
dell’agente, rilevato che il codice civile è di per sè in grado
di ricondurre a legalità una situazione di disagio creata
nei confronti della comunità condominiale.
Cosa diversa è l’ipotesi in cui il soggetto agente agisca
in completo dispregio delle norme di convivenza condomi-
niale attuando una sistematica condotta persecutoria nei
confronti di tutti i soggetti passivi della comunità.
È il caso di chi ad esempio di notte sistematicamente
suona tutti i citofoni dell’impianto condominiale o di chi si-
stematicamente imbratta o lorda sia gli spazi comuni del con-
dominio e sia le parti private dello stesso, ingenerando quindi
uno stato di ansia nei confronti di tutti i soggetti passivi.
Ma se l’agente si limita a lasciare l’immondizia davanti
alla sola porta della abitazione della vittima non deter-
mina le condizioni oggettive aff‌inché ricorra l’ipotesi di
violazione dell’articolo 612 bis codice penale.
Ovviamente si tenga conto che le condotte poste in
essere devono, come già evidenziato, essere reiterate e
ripetute nel tempo.

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