TAR CALABRIA Sezione staccata di Reggio Calabria - Ricorso impugnazione concorso

Ricorso impugnazione concorso Maria Mancuso, nata a Messina il 04/09/1977, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angela De Tommasi ed Angela Gaetano, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Via P.Pellicano, 36, essendo risultata inidonea nella procedura selettiva relativa al concorso per n. 33 operatori informatici cod. 999, categoria B3 di cui al bando del 7.12.2004 svoltasi in esito all'annullamento giudiziale della procedura precedente, ha proposto, il 19/12/2012, ricorso innanzi al Tar di Reggio Calabria (RG. 745/2012) contro la Regione Calabria, il Consiglio Regionale della Calabria, la Commissione Esaminatrice, la societa' CNIPEC srl, e nei confronti di Spano' Antonino, Gatto Alessandro, Zema Roberto, Surace Caterina, Altomonte Giuseppe Massimiliano, Scaramozzino Mariangela, Giunta Ilenia, Ponente Maria, Musolino Celestina, Meduri Adele, Papasergio Francesco Arcangelo, Tolisano Anna, Ambrogio Caterina, Criaco Santoro Alessandro, Quaresima Antonio, Pavone Antonio, Cantore Francesca, Uslenghi Daniela, Taverniti Italo, Schiavone Francesco, Cuzzucoli Francesco, Sando Teresa, Romeo Vincenzo, Larizza Angelo e Guzzo Gianluca,chiedendo la riedizione della procedura. A tal fine impugnava la determina n. 526 del 28.09.2012 di approvazione della nuova graduatoria generale di merito definitiva;

i verbali 999-03 del 13/06/2012, 999-04 del 19/07/2012, 999-05 del 19/07/2012, 999-06 del 23/09/2012, le "Informazioni per lo svolgimento della Prova pratica", le"Osservazioni della Commissione", ogni atto e provvedimento comunque denominato di valutazione o informazione dei candidati, di predeterminazione dei criteri di valutazione, con cui era relazionato e attestato lo svolgimento della prova pratica, con cui erano attribuiti i punteggi e predisposta la graduatoria e di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, siccome viziati da violazione di legge, violazione dei principi di imparzialita' trasparenza e buon andamento, da eccesso di potere, da illogicita', difetto di istruttoria, falsa rappresentazione di elementi essenziali oggetto di affidamento. A tal fine eccepiva l'inidoneita' dei criteri ad assolvere alla loro funzione, l'illegittimita' della mancata individuazione di una griglia di punteggio, della valutazione di una fase dichiarata preliminare, del mancato rispetto della collegialita', dell'assenza di oggettivita' delle osservazioni della commissione, della mancata attribuzione del punteggio per il tempo, della...

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