Testo aggiornato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, recante: "Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili...

Avvertenze: Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto legislativo, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle richiamate nel decreto legislativo stesso, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Nel testo di detto decreto legislativo, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 dell'11 gennaio 1993, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente: Sul terminale tali modifiche sono tra i segni (( .... )) decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 524, recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 288 dell'11 dicembre 1995; legge 16 luglio 1997, n. 228, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1997; decreto 31 dicembre 1996 concernente modificazioni all'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 95/71/CE in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 1996.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme sanitarie che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca destinati al consumo umano.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) prodotti della pesca: tutti gli animali marini o di acqua dolce o parti di essi, comprese le loro uova e (( lattime )) , esclusi i mammiferi acquatici, le rane e gli animali acquatici oggetto di altre norme relative alla protezione delle specie ed alla politica comune della pesca e dei mercati; b) prodotti dell'acquacoltura: tutti i prodotti della pesca nati ed allevati in condizioni controllate dall'uomo fino al momento della loro commercializzazione come prodotti alimentari. Si considerano tuttavia prodotti dell'acquacoltura anche i pesci o crostacei d'acqua dolce o di mare catturati giovani nel loro ambiente naturale ed allevati in cattivita' fino a quando abbiano raggiunto la taglia commerciale richiesta per il consumo umano. I pesci ed i crostacei di taglia commerciale catturati nel loro ambiente naturale e conservati vivi per essere venduti piu' tardi non sono considerati prodotti dell'acquacoltura se vengono semplicemente conservati in vivai senza che venga fatto nulla per aumentarne la taglia o il peso; c) refrigerazione: il procedimento che consiste nell'abbassare la temperatura dei prodotti della pesca tanto da avvicinarla a quella del ghiaccio fondente; d) prodotti freschi: i prodotti della pesca, interi o preparati, compresi i prodotti confezionati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione; e) prodotti preparati: i prodotti della pesca sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l'integrita' anatomica, quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura, ecc; f) prodotti trasformati: i prodotti della pesca che hanno subito un procedimento chimico o fisico, ad esempio cottura, affumicamento, salagione, essiccazione, marinatura, ecc. applicato ai prodotti refrigerati o congelati associati o meno ad altri prodotti alimentari oppure una combinazione di questi procedimenti; g) conserva: il procedimento che consiste nel confezionare i prodotti in recipienti ermeticamente chiusi e sottoporli ad un trattamento termico sufficiente a distruggere o inattivare tutti i microrganismi che potrebbero proliferare indipendentemente dalla temperatura alla quale il prodotto e' destinato ad essere conservato; h) prodotti congelati: i prodotti della pesca sottoposti ad un procedimento di congelazione con cui e' stata raggiunta al centro del prodotto una temperatura minima di almeno -18 C, previa stabilizzazione termica; i) imballaggio: l'operazione destinata a proteggere i prodotti della pesca mediante un involucro, un contenitore o altro materiale idoneo; l) lotto: il quantitativo di prodotti della pesca ottenuto in circostanze praticamente identiche; m) partita: il quantitativo di prodotti della pesca destinati ad uno o piu' acquirenti inoltrato con un solo mezzo di trasporto; n) mezzi di trasporto: le parti riservate al carico negli autoveicoli, nei trasporti su rotaia e negli aeromobili nonche' le stive dei pescherecci o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo; o) stabilimento: ogni locale in cui i prodotti della pesca sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, imballati o immagazzinati ivi compresi i locali dove i prodotti dell'acquacoltura vengono macellati. Gli impianti collettivi per le aste e i mercati all'ingrosso in cui si effettua soltanto l'esposizione e la vendita all'ingrosso non sono considerati stabilimenti; p) commercializzazione: la (( detenzione )) o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato ad esclusione della vendita al dettaglio e della cessione diretta, sul mercato locale, di piccole quantita' da un pescatore al venditore al minuto o al consumatore; q) importazione: l'introduzione nel territorio della Comunita' di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi; r) acqua di mare pulita: l'acqua marina o salmastra che non presenta contaminazioni microbiologiche, sostanze nocive e/o plancton marino tossico in quantita' tali da incidere sui requisiti sanitari dei prodotti della pesca, da utilizzare alle condizioni stabilite dal presente decreto; s) nave officina: la nave a bordo della quale i prodotti della pesca sono sottoposti ad una o piu' delle seguenti operazioni seguite da un preconfezionamento ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109: sfilettatura, affettatura, (( spellatura, )) tritatura, congelazione o trasformazione; non sono considerate navi officina i pescherecci che praticano soltanto la cottura dei gamberetti e dei molluschi a bordo nonche' quelli che provvedono soltanto al congelamento a bordo.

Riferimenti normativi: - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca: "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari" ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.

Art. 3.

Prescrizioni

1. I prodotti della pesca catturati nel loro ambiente naturale sono commercializzati se rispondono ai seguenti requisiti : a) sono stati: 1) catturati ed eventualmente manipolati per il dissanguamento, la decapitazione, l'eviscerazione e il taglio delle pinne, refrigerati o congelati, a bordo delle navi conformemente alle norme igieniche riportate in allegato, capitolo I, punto I. Le navi da pesca catalogate per la pesca mediterranea ed oceanica debbono inoltre rispettare le condizioni supplementari di igiene riportate in allegato, capitolo I, punto II; 2) eventualmente manipolati in navi officina riconosciute in conformita' dell'articolo 7, rispettando le norme del capitolo I, punto IV dell'allegato. La cottura dei gamberetti e dei molluschi a bordo deve rispettare le disposizioni stabilite nell'allegato capitolo III, punto I, paragrafo 5 e nel capitolo IV, punto IV, paragrafo 7, lettera a). Queste navi sono oggetto di una registrazione specifica da parte delle autorita' competenti; b) durante e dopo le operazioni di sbarco sono stati manipolati con l'osservanza del capitolo II dell'allegato; c) sono stati manipolati e, eventualmente, preconfezionati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati in condizioni igieniche in stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, con l'osservanza dei capitoli III e IV dell'allegato. Il servizio veterinario della unita' sanitaria locale, puo' autorizzare, in deroga al capitolo II, punto 2 dell'allegato, il travaso alla banchina dei prodotti freschi della pesca in recipienti destinati alla spedizione immediata in uno stabilimento o in un impianto collettivo per le aste o in un mercato all'ingrosso riconosciuti; d) sono stati sottoposti ad un controllo sanitario ai sensi dell'articolo 9, con l'osservanza del capitolo V dell'allegato; e) sono stati imballati nel modo appropriato, con l'osservanza del capitolo VI dell'allegato; f) sono muniti di un contrassegno di identificazione con l'osservanza del capitolo VII dell'allegato; g) sono stati immagazzinati e trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti, con l'osservanza del capitolo VIII dell'allegato.

2. Quando e' possibile dal punto di vista tecnico e commerciale, l'eviscerazione deve essere praticata il piu' rapidamente possibile dopo la cattura o lo sbarco.

3. I prodotti dell'acquacoltura vengono commercializzati se rispondono ai seguenti requisiti: a) la macellazione deve essere effettuata in condizioni igieniche appropriate; i prodotti dell'acquacoltura non devono essere insudiciati da terra, fanghiglia o feci; se non vengono trasformati subito dopo la macellazione, devono essere conservati refrigerati o congelati; b) devono inoltre soddisfare i requisiti di cui al comma 1...

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